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Ordinanza — n. 20473/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court ruling for lack of real motivation regarding loss carryforward disapplication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision, ordering a retrial before a different panel. The taxpayer successfully argued that the lower court failed to analyze the specific conditions for disapplying loss carryforward rules, merely stating the merger occurred during a restructuring plan. The court held that such an assertion without substantive analysis violates constitutional minimums for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, 53, 61 d.lgs. 31/1992 n. 546; Art. 132 c.p.c.: A tax court judgment is null if it lacks real motivation by resolving issues in mere assertions without analyzing the substantive legal requirements necessary for the decision.

Parole chiave

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lack of real motivation tax loss carryforward merger restructuring plan disapplication of norms constitutional minimum motivation nullity of judgment tax litigation procedure tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 36, 53, 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 132 c.p.c.
546 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt.
Art. 172, comma 7 d.P.R. n. 917/1986
600 (vigente ratione temporis) ai fini della disapplicazione della normativa di cui all’art. 172, comma 7, d.P.R.
art. 132 c.p
546 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 marzo 2022, n. 7090
Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass.
Cass. 10 gennaio 2022, n. 471
7090; Cass. 10 gennaio 2022, n. 471).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23510/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro GRUPPO DEGL’INNOCENTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Toscanan. 1773/2019, depositata il 13 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del16 aprile 2025 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: DINIEGO ISTANZA DISAPPLICAZIONE EX ART. 37-BIS, COMMA 8, D.P.R. N.R.G. N.23510/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 1. La società Gruppo Degl’Innocenti s.r.l., in data 5 agosto 2014, presentava, presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pisa, istanza ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (vigente ratione temporis) ai fini della disapplicazione della normativa di cui all’art. 172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), che limita il riporto delle perdite delle società che partecipano ad operazioni di fusione.

La Direzione regionale della Toscana, ricevuta l’istanza dalla Direzione provinciale, con provvedimento del Direttore regionale prot. n. 911 - 41231/2014 del 9 ottobre 2014, pervenuto in pari data, comunicava che l’istanza in questione era da ritenere inammissibile per carenza del requisito di preventività, e quindi era da considerarsi come non presentata.

2. Avverso tale provvedimento la società contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale, con sentenza n. 1174/2016, depositata l’8 settembre 2016, lo accoglieva, compensando le spese di giudizio.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 1773/2019, pronunciata il 9 dicembre 2019, e depositata in segreteria il 13 dicembre 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 settembre 2020). Non si è costituita in giudizio la Gruppo Degl’Innocenti s.r.l., rimasta intimata. R.G. N.23510/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 5. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata fissata per la trattazione l’adunanza in camera di consiglio del16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata era da considerare priva di reale motivazione, in quanto la stessa si risolveva in clausole di stile, puramente assertive senza che fosseroenucleate le ragioni della decisione. 1.2.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto la natura non elusiva dell’operazione di fusione per incorporazione della Degl’Innocenti Fruit s.r.l. nella Gruppo Degl’Innocenti s.r.l. per il solo fatto che essa era intervenuta nel contesto di un piano di salvataggio dell’impresa in crisi (accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.) , senza valutare la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione previste dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986.

R.G. N.23510/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. Ed invero, una volta superata (in senso affermativo) la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del diniego di disapplicazione (questione sulla quale si è ormai formato il giudicato, visto che sul punto l’Agenzia non propone ricorsosul punto), nel merito della verifica della sussistenza dei presupposti per la disapplicazione la sentenza appare assolutamente carente, risolvendosi nell’apodittica affermazione per cui poiché l’operazione di fusione è stata inserita in un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bisl. fall., allora non vi sarebbe l’intento elusivo, senza alcuna analisi della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, la cui sussistenza è necessaria, ai fini dell’eventuale disapplicazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per mancanza di una reale motivazione, non essendo raggiunto il c.d. “minimo costituzionale” idoneo ad integrare la sufficienza motivazionale del provvedimento (cfr., tra le altre. Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 10 gennaio 2022, n. 471). 2.2.Il secondo motivo resta assorbito.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M R.G. N.23510/2020 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composi