Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20400/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax payment notice due to external res judicata on surface area measurements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20400/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Municipality's appeal against a lower court decision that had remitted a tax dispute regarding TARI charges. The municipality argued that the appellate court incorrectly applied the doctrine of external res judicata by failing to fully review the technical surface area discrepancies between the initial and final tax notices. The court agreed, ruling that the lower court's reliance on a prior judgment regarding surface measurements prevented a complete factual assessment of the tax liability, necessitating a remand for a fresh evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 67-bis d.lgs. 31/1992; Art. 360 c.p.c.: The appellate court may directly ascertain the existence and scope of external res judicata with full cognizance, including a direct review of procedural acts and factual findings, provided the prior judgment addressed the specific substantive issues rather than merely stating them apodictically.

Parole chiave

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external res judicata tax payment notice surface area discrepancy TARI charges appellate review power remand for retrial autotutela sostitutiva tassa di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 67-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 67-bisdel d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3) del codice di procedura civile
546, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 1, comma 1, lett. a) della legge 31 agosto 2022, n. 130
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.
art. 2909 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38767
opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38767;
Cass., Sez. Trib., 27 agosto 2024, n. 23162
Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051
18326; Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051; Cass., Sez.
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Testo completo

al n. 15072/2020R.G., proposto Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 7 maggio 2020, n. 39, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Enrico Bonelli, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Claudia de Curtis, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: enricobonelli@avvocatinapoli.legalmail.it ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE CONTRO “Santa Maria a Terra S.a.s di Iacono Romualdo e Punzo Domenico”, con sede in Serrara Fontana (NA), in persona del socio accomandatario e amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Bernando, con studio in Ischia (NA), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Paolo Palma, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni TARSU TIA TARESTARI ACCERTAMENTO ATTIVITÀ STAGIONALE e notifiche del presente procedimento: carminebernando@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura in allegato al contro ricorso di costituzione n el presente procedimento;

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania il 25 febbraio 2020, n. 1942/13/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:

1. IlComune di Serrara Fontana (NA) h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 25 febbraio 2020, n. 1942/13/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento n. 3336 nei confronti della “Santa Maria a Terra S.a.s di Iacono Romualdo e Punzo Domenico” per il “saldo” della TARI relativa all’anno 2015 nella misura di € 3.896,42, in relazione a fabbricato alberghiero con stabilimento balneare in Serrara Fontana (NA) , ha accolto l’appello proposto dalla “Santa Maria a Terra S.a.s di Iacono Romualdo e Punzo Domenico” nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’11 marzo 2019, n. 3096/04/2019, con compensazione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva rigettato i l ricors o originari o della contribuente - sul rilievo della formazione di un giudicato esterno in relazione alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 14 febbraio 2018, n. 1580/17/2018, la quale aveva annullato l’avviso di accertamento prodromico all’impugnato avviso di pagamento.

3. La “Santa Maria a Terra S.a.s di Iacono Romualdo e Punzo Domenico” ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 67-bisdel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) , cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di appello che «l'emissione dell'avviso di pagamento relativo al tributo in questione (saldo TARI 2015) fosse precluso dalla sentenza di annullamento della C.T.R., sez. 17, n. 1580 del 14.2.18, di precedente avviso di pagamento, n. 1745 dell'11.11.15 (saldo TARI 2015) da parte di altra sezione della stessa C.T.R., n. 17».

Secondo il ricorrente: «Di qui la legittimità del secondo avviso di pagamento n. 3336/18, di € 3.896,42, che non costituisce affatto "duplicazione" di quello (annullato) n. 1745/15 di € 5.152,00. Correttamente, quindi, il Comune ha ritenuto di emettere, sulla base anche della sentenza della C.T.R. (relativa all'acconto, n. 4521/27/17), un nuovo avviso di pagamento n. 3336, prot. n. 1777, del 6.3.18, dell'importo di € 3.896,00 da versare a titolo di saldo, in luogo di quello di € 5.152,00, richiesto con avviso di pagamento n. 1745, prot. n. 8956 dell'11.11.15 (annullato).Ergo, giammai può ritenersi, come afferma errando la Commissione, che l'ultimo avviso di pagamento per il saldo TARI 2015, n. 3336, prot. n. 1777, del 6.3.18, potesse essere "duplicativo di precedente atto d'imposizione annullato" (sic!).

In capo al Comune, infatti, residuava la possibilità di rideterminare ed accertare, nel quadro delle sentenze che si erano susseguite, il "saldo" TARI dovuto per l'anno 2015, in modo diverso ed inferiore (€ 3.896,58 in luogo di € 5.120,00), rispetto all'avviso di pagamento precedentemente annullato senza perpetrare alcuna "duplicazione" dello stesso».

2. Il predetto motivo è fondato.

3. L’avviso di pagamento n. 1745/15, per il saldo della TARI relativa al medesimo anno nella maggior misura di € 5.152,00, che era stato annullato dalla sentenza passata in giudicato,era tendenzialmente ostativo alla emanazione di un nuovo avviso di pagamento per la medesima causale. Difatti, il potere diautotutela c . d. “ sostitutiva ” – in forza del quale l'amministrazione può annullare l'atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2-quater, del d.l. 30 settembre 1994, n. 5 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel c.d. "principio di perennità" della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell'eventualegiudicato sul merito dell'impugnazione dell'atto, del decorso del termine di decadenza per l'attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7751;

Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 22055; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13332; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2023, n. 18326; Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5888).

4. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che «l'accertamento sotteso all'avviso di che trattasi deve ritenersi annullato in via definitiva ed irrevocabile, con l'ovvia conseguenza della necessaria delibazione dell'ineludibile illegittimità di quest'ultimo sia in fatto che in diritto, dacché duplicativo di precedente atto d'imposizione annullato».

5. Tuttavia, posto che, nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata delgiudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice dimerito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 cod. civ. opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38767;

Cass., Sez. Trib., 27 agosto 2024, n. 23162), va rilevato nella specie che il giudicato si è formato sulla «discrasia nella superficie dell'immobile oggetto a tassazione fra quanto indicato dal Comune con la richiesta di acconto della imposta e quanto indicato con la richiesta di saldo per il medesimo anno unitamente alla Perizia Tecnica estimativa, con allegate planimetrie nelle quali sono riportate analiticamente le superfici dell'immobile per singolo piano (...)», costituendo esse «elementi sufficienti a rendere il provvedimento impugnato inattendibile e come tale annullabile».

Dunque, non vi è stato accertamento irrevocabile del giudice di merito sull’ane sul quantum della pretesa impositiva per la parte concernente il saldo, essendo stato annullato l’atto impositivo per la sola incertezza della superficie imponibile (a causa della discrasia in parte qua tra l’avviso relativo al saldo e l’avviso relativo all’acconto).

6. Escluso il limite del giudicato sul merito tributario, ne discende che la caducazione giudiziale del primo avviso di pagamento non impediva all’ente impositore di emettere un secondo avviso di pagamento in sua sostituzione per un minore importo sempre a titolo di saldo, essendo pacifico che l’autotutela sostitutiva comporta che la pretesa impositiva si concentra e si trasfonde nell’atto impositivo successivo, rispetto al quale soltanto il contribuente può far valere le proprie doglianze. Per cui, l’eventuale impugnazione del contribuente dovrà riguardare il nuovo atto e non più, evidentemente, quello originario ormai ritirato, essendo irrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiore pretesa impositiva (c.d. autotutela in malam partem) (da ultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051).

7. In definitiva, si si tratterà di verificare se, nel nuovo avviso di pagamento (riedizione del potere impositivo), il Comune si sia attenuto alla minore superficie il cui accertamento si deve ritenere passato in giudicato.

8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese