Cassation court quashes tax notice for premature notification due to late GdF report, ruling urgency cannot be based on expiration deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision regarding a premature tax assessment notice issued against Sandals di Santocono Vincenzo and Siracusano Alfio SNC. The Commission had accepted the taxpayer's argument that the notice was premature because the Guardia di Finanza had not yet transmitted the relevant report, despite the notice being sent before the statutory 60-day deadline. The Court ruled that the Commission erred by treating the late transmission of the report as a valid ground for urgency, as such delays attributable to the tax authority cannot justify bypassing notification deadlines. Consequently, the notice was deemed improperly issued, and the case was remitted to the lower court for a new decision applying the correct legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 legge n. 212/2000; Urgency grounds for premature tax notice notification must consist of facts outside the tax authority's control and cannot be identified in the imminent expiration of the assessment statute of limitations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INANZA sul ricorso iscritto al n. 23710/2020R.G. proposto da: SANDALS DI SANTOCONO VINCENZO E SIRACUSANO ALFIO SNC, IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE P.T., rappresentat a e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Furnò, con indicazione indirizzop.e.c.: luigi.furno@avvocatisiracusa.legalmail.it ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore; –intimata – nonché SIRACUSANO ALFIO E SANTOCONO VINCENZO; -intimati – Avviso accertamento-Art. 12 comma 7 legge n. 212/2000- Termine-Omessa osservanza- Rilevanza della trasmissione del pvc da parte della GdF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2310/2020, depositata in data 27/04/2020 e non notificata; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 4 /0 7 /202 5 tenuta dal consigliere Federico Lume.
FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale (CTR)della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva in parte gli appelli erariali proposti contro quattro decisioni della Commissione tributaria provinciale (CTP)di Siracusa, con cui erano stati accolti i ricorsi proposti :
a) dalla Sandals di Santocono Vincenzo e Siracusano Alfio s.n.c. contro un avviso di accertamento Iva e Irap (giudizio al quale avevano partecipato i soci, Alfio Siracusano e Vincenzo Santocono), per l’anno di imposta 2010;
b) dalla medesima società contro un avviso di accertamento per omesse ritenute Irpef, medesimo anno di imposta; c)sempre dalla società cont r o un provvedimento di irrogazione delle sanzioni relativo all’omesso versamenti delle ritenute fiscali, medesimo anno di imposta;
d) infine da Alfio Siracusano contro un avviso di accertamento Irpef, per redditi di partecipazione sia nella s.a.s. predetta che nella Tomaificio Avvenire s.r.l., per l’anno di imposta 2010. In particolare il giudice del gravame evidenziava che l'ufficio aveva notificato l'avviso di accertamento non rispettando il termine di 60 giorni dalla data di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, termine posto a garanzia del contribuente al fine di consentirgli di comunicare osservazioni e richieste; poi , però , rilevava che l'ufficio aveva tempestivamente operato avendo ricevuto dalla Guardia di finanza il pvc in data prossima alla decadenza per l'emissione dell'atto in positivo;
b) che l'ufficio, pur essendo venuto a conoscenza della iscrizione del registro delle notizie di reato, non era obbligato a fare ricorso al raddoppio dei termini, c) che la società avrebbe potuto fare istanza di accertamento con adesione o, comunque , dedurre nel merito questioni sostanziali il che non era però avvenuto. Nel merito poi ricostruiva il quantum della pretesa tributaria.
2. Contro tale decisione ha propo sto ricorso per cassazione la curatela dellasocietà sulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.,è rimasta intimata. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 10/09/2024 all’esito della quale è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Alfio Siracusano e Vincenzo Santocono, soci della società e parti del giudizio di merito. La ricorrente ha depositato l’atto di integrazione del contraddittorio e la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 4/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di nullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, lamentando l’errata decisione in merito all’eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra la data di chiusura del p.v.c. e la data di emissione dell’avviso di accertamento. Con il secondo motivo si denuncia «nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale - sezione staccata di Siracusa - sentenza 2310-4-2020 per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73», in merito alla ricostruzione dei ricavi. 2.Il primo motivo è fondato . 2.1.
Questa Corte ha chiarito che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento -nelle ipotesi in cui a ciò l'ufficio sia tenuto - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a presidio del contraddittorio endoprocedimentale, che è primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
L’inosservanza del termine in questione determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato ( v., per tutte, Cass. 20/07/2023 , n. 21517). Infatti, detto obbligo, imposto per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, comporta che il legislatore, nel comminare la nullità dell'atto impositivo in caso di sua violazione, ha operato una valutazione ex ante del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte « la prova di resistenza », ciò che giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità (cfr., ad es., Cass. 05/05/2021, n. 11685).
Si è, peraltro , chiarito che il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18184; cfr. inoltre, ex plurimis , Cass.30/10/2018, n. 27623; Cass. 23/07/2020, n. 15843). Pertanto, dovendosi avere riguardo all'effettività delle ragioni giustificatrici dell'urgenza, a prescindere finanche dall'assenza della loro enunciazione nella motivazione dell'avviso, ben può il giudice apprezzarne la sussistenza sulla base delle risultanze degli atti, senza essere vincolato da quanto indicato nell'avviso stesso.
Occorre però considerare, quanto alla individuazione dei motivi d'urgenza che possono giustificare una deroga al rispetto del termine dilatorio alla notifica dell'avviso d'accertamento, che in plurimi interventi di questa Corte si è evidenziato che essi non possono identificarsi nell'imminente scadenza del termine decadenziale del potere accertativo (cfr. Cass. 16/03/2016, n. 5149; Cass.10/04/2018, n. 8749; Cass. n. 11685/2021 cit. ; Cass. 06/04/2022, n. 11110), a meno che l'esercizio nell'imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori imputabili al contribuente che hanno inciso sull'attività accertativa (Cass. 31/01/2019, n. 2917).
La deroga va, infatti , ricondotta ad elementi di fatto che esulano dalla sfera di controllo dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. Deve, pertanto, essere riconfermato il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) per cui le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e sfuggono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, precisandosi che la suddetta disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, per cui l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale. 2.2.
Alla luce di tali consolidati principi, si deve ritenere che nel caso di specie la CTR abbia quindi errato laddove , pur accertando in fatto che l’avviso era stato notificato prima della scadenza del predetto termine, ha dato rilievo alla tardiva trasmissione della segnalazione da parte della Guardia di finanza e alla possibilità in capo al contribuente di offrire le proprie controdeduzioni in sede di accertamento con adesione o in giudizio.
3. Il secondo motivo rimaneassorbito.
4. Concludendo, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delsecondo; ne con segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che si uniformerà al principio innanzi enunciato e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione