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Ordinanza — n. 20389/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning in regional tribunal decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20389/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Maria Grazia Iarrera's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of her tax rectification request. The taxpayer argued the lower court failed to examine the lack of buildability of the land, but the Court found the primary issue was the regional tribunal's decision lacked any substantive reasoning. The court ruled that the tribunal's generic rejection of arguments violated the constitutional requirement for adequate motivation, leading to the cassation of the lower judgment and remittal to a new tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 111 Cost.: A tax tribunal decision is void if its reasoning is merely apparent, failing to provide a logical and comprehensible path to the decision that allows for judicial control.

Parole chiave

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apparent motivation tax rectification constitutional requirement judicial reasoning remittal to second instance negozio giuridico immobiliare prezzo del terreno imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 4
111 della C ostituzione in relazione all’art. 360 c .1 n.
Art. 111 Cost.
546/92 e dell’art. 111 della C ostituzione in relazione all’art.
Art. 36 d.lgs. 546/92
111 della C ostituzione in relazione all’art. 360 c .1 n.
Art. 360 c.p.c. n. 5
111 della C ostituzione in relazione all’art. 360 c .1 n.
Art. 7 comma 1 legge n. 212/2000
Art. 52 comma 2 bis D.P.R. n. 131/1986
art 36 d.lgs. 546/92
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 36 d.lgs. 546/92 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427
Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975
8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344
9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354
37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400
13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627
9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184
9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez.
Cass. 20/07/2023 n. 2023
10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023) 6.3.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7078/2022 R.G. proposto da IARRERA MARIA GRAZIA, rappresentata e difes a dall'avvocato ABBAGNATO MAURIZIO PAOLO (BBGMZP68M05F206P); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia, sezione di MESSINA,n. 7221/2021 depositata i l 11/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla contribuente, odierna ricorrente, un avviso di rettifica e liquidazione per l'anno d'imposta 2013, relativo a due compravendite di terreni effettuate nel medesimo anno, l’una relativa alla cessione di un terreno al fratello per un valore dichiarato di € 38.000, la seconda relativa all’acquisto di un terreno da terza persona, per un valore dichiarato di € 149.500. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dei predetti terreni, quanto a quello ceduto al fratello: da € 38.000 a € 79.440, quanto a quello acquistato dal terzo da € 149.500 a € 306.800.

A seguito della rettifica, ha richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre a interessi e sanzioni.

2. La contribuente ha impugnato il provvedimento, e la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha rigettato il ricorso, con la sentenza n. 6328/2018.

3. La contribuente ha indi presentato appello, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando la genericità delle doglianze e la mancanza di prove a sostegnodella tesi attorea.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a n. 4 motivi.

5. La intimata Agenzia ha depositatocontroricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 36 d.lgs. 546/92 e dell’art. 111 della C ostituzione in relazione all’art. 360 c .1 n. 4 c.p.c. : la motivazione sarebbe meramente apparente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 36 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 c. 1 n.5 c.p.c. , in ragione dell'omissione, da parte della Commissione Tributaria, dell'esame di un punto decisivo della controversia, ovvero la mancanza di edificabilità del terreno oggetto dell'avviso di rettifica.

3. Con il terzo motivo di ricorso, è stata dedotta laviolazione e/o falsa applicazione degli artt.7 comma 1 legge n.212/2000 e 52 comma 2 bisd.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c. : l'Agenzia delle Entrate, pur avendo utilizzato il criterio comparativo per la rettifica del valore dei terreni, non avrebbe fornito sufficienti elementi per permettere alla contribuente di valutare la correttezza della rettifica stessa, essendosi limitata ad allegare un mero stralcio dell'atto di compravendita del terreno utilizzato a fini comparativi, omettendo di produrre il certificato di destinazione urbanistica, le caratteristiche morfologiche, l'eventuale sfruttamento dell'indice di edificabilità e la vicinanza o meno a servizi pubblici.

4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.51 comma 3 d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360 c.1 n.3 c.p.c. : l'Agenzia avrebbe utilizzato un solo atto di compravendita come parametro di riferimento, violando la disposizione normativa, la quale richiede l'utilizzo di "trasferimenti", con riferimento dunque ad una pluralità. Inoltre, il terreno utilizzato dall'Agenzia a fini comparativi non presenterebbe caratteristiche analoghe a quelli oggetto di rettifica, sia sotto il profilo della ubicazione, che della consistenza.

5. Parte controricorrente ha replicato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto quando l'atto espone le ragioni del provvedimento in modo da consentire al contribuente di difendersi e al giudice di verificare la pretesa fiscale, sicché nella fattispecie l'avviso di rettifica avrebbe adempiuto a tale obbligo, in quanto avrebbe indicato il criterio di valutazione utilizzato (stima sintetico-comparativa exart. 51, comma 3, Tur) e gli estremi dell'atto di compravendita del terreno "similare" utilizzato per la comparazione. 5.1.

Inoltre, l’Agenzia contesta le argomentazioni del ricorrente riguardo alla presunta mancanza di omogeneità tra i terreni, posto che i terreni acquistati dalla contribuente sono confinanti tra loro e con altre proprietà dell'acquirente, il che ne aumenta il valore; l'accesso ai terreni avviene direttamente dalla strada o tramite una strada interpoderale il cui allargamento, concordato con gli altri proprietari, rappresenta un valore aggiunto; la servitù di passaggio grava solo sulla porzione di terreno destinata all'allargamento della strada; l'utilizzo della cubatura da parte del precedente proprietario riguarda solo uno dei terreni oggetto di rettifica.

L'Erario ritiene inoltre inadeguato il riferimento al valore attribuito dal Comune di Milazzo ai fini ICI, in quanto tale valore ha efficacia solo per l'accertamento delle imposte comunali e non è supportato da alcun riscontro tecnico-estimativo. 6.Il primo motivo, inerente alla apparenza della motivazione, è fondato ed assorbente. 6.1. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354). 6.2. Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023) 6.3. Nel caso di specie, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è assolutamente priva di motivazione, violando quindi l'obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione. La sentenza si limita ad affermare che: "Le contestazioni sollevate dalla appellante circa la non omogeneità degli atti di trasferimento utilizzati per la comparazione appaiono generici e non documentati.", e che "Conseguentemente l'appello deve essere rigettato".

Tale motivazione, risulta evidentemente stereotipata ed insufficiente a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice del gravame per giungere alla decisione. 6.4. Ne consegue l’accoglimento del motivo. 6.5. Le altre censure risultanoconseguentemente assorbite.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiz