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Ordinanza — n. 20356/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional court on sports association tax benefits and joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20356/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to retry the case. The agency argued that the sports association had violated fiscal regulations regarding cash receipts and invoicing, thereby losing tax benefits, and that the association's legal representative should bear joint liability for sanctions. The court agreed, ruling that discrepancies between cash receipts and issued invoices proved the loss of tax advantages and that the representative was solidarily liable for the violations.

Regesto Legislator

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Legge 16 dicembre 1991, n. 398; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: The tax authority may revoke sports association fiscal benefits upon proof of commercial activity violations, and the legal representative bears joint liability for resulting sanctions.

Parole chiave

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sports association tax benefits joint liability for sanctions cash receipt verification invoicing compliance rules Regional Tax Commission appeal fiscal regime revocation solidary responsibility responsabilità fiscale solidale dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Tali avvisi di accertamento erano motivati sul presupposto che l’associazione, nei periodi di imposta considerati, fosse decaduta dalle agevolazioni fiscaliriconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalla legge 27 dicembre 2002, n.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
917 (testo unico delle imposte dirette) e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in tema di IVA).
d.lgs. n. 472/1997
11 del d.lgs. n. 472/1997, a mente nel quale, nel caso di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sussiste per le sanzioni la responsabilità solidale del soggetto autore delle violazioni.
art. 1 della legge n. 398/1991
a confermare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, tanto più che l’art. 1 della legge n. 398/1991 espressamente prevede che il regime di favore trova applicazione «secondo le disposizioni di cui all’art.
art. 2 della legge n. 398/1991
La C.T.R., inoltre, ha violato l’art. 2 della legge n. 398/1991, nella parte in cui individua gli incombenti posti a carico della associazione che si avvale del regime agevolativo di cui all’art.
art. 11 del d.lgs. n. 472/1997
La responsabilità solidale del Trevisan trova tuttavia fondamento nell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, a mente nel quale, nel caso di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sussiste per le sanzioni la responsabilità solidale del soggetto autore delle violazioni.
art. 2 legge n. 398/1991
In base al comma 2 di detto art. 2 legge n. 398/1991, infatti, «i soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15099/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro ARSENAL – CUSINATI ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICO, in persona del legale rappresentante pro- tempore, non costituita, TREVISAN BASILIO, non costituito, –intimati – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Veneto n. 1854/2015, depositata il 9 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del16 aprile 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES2007. R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza notificava, in data 13 dicembre 2012, alla Associazione calcio dilettantistica Arsenal–Cusinati, e al suo legale rappresentante Trevisan Basilio, avviso di accertamento n. T6504PM04196, con il quale rideterminava i ricavi per il periodo d’imposta 1° luglio 2006-30 giugno 2007, accertando maggiori imposte IRES per € 74.627,00 edIRAP per € 9.882,00, e comminando sanzioni per € 111.940,50, nonché avviso di accertamento n. T6506PM04203, avente ad oggetto la liquidazione di una maggiore imposta IVA per l’anno 2006, per l’importo di € 33.184,00.

Tali avvisi di accertamento erano motivati sul presupposto che l’associazione, nei periodi di imposta considerati, fosse decaduta dalle agevolazioni fiscaliriconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la conseguente applicabilità del regime ordinario previsto dal titolo I, capo IV, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette) e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in tema di IVA).

2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati, con separati ricorsi, sia dall’associazione che da Trevisan Basilio in proprio, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, con sentenza n. 291/2014, depositata l’8 maggio 2014, previa riunione dei ricorsi suddetti, li accoglieva parzialmente, riducendo il maggior reddito imponibile e rideterminando le maggiori imposte dovute in € 10.341,00 per IRES ed € 1.262,00 per IRAP, e la maggiore IVA in € 6.697,00, con le relative sanzioni. R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto,con sentenza n. 1854/2015, pronunciata il 25 novembre 2015 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2015, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Non si sono costituiti in giudizio l’Associazione calcio dilettantistico Arsenal–Cusinati e Trevisan Basilio, rimasti intimati.

5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’adunanzain camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. All’esito dell’adunanza suddetta questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria(n. 18856 depositata il 10 luglio 2024), assegnando alla ricorrente termine di gg. 60 per la notificazione del ricorso nei confronti di Trevisan Basilio, presso il procuratore costituito in appello avv. Bianca Maria Stivanello. Effettuato tale incombente, e rimasti l’Arsenal-Cusinati e Trevisan Basilio sempre intimati, con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 veniva quindi nuovamente fissata per la trattazione l’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 5, della legge 13 maggio 1999, n.133 e 1 e 2 della legge n. 398/1991, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., pur riconoscendo la sussistenza delle irregolarità contabili, aveva erroneamente escluso che da esse dovesse derivare la decadenza dal regime di agevolazione fiscale, non operando il legislatore alcuna differenziazione tra la gravità delle violazioni perpetrate. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene l’Amministrazione finanziaria che erroneamente la C.T.R. aveva escluso la responsabilità solidale nei confronti di Trevisan Basilio, essendo egli il legale rappresentante dell’associazione, e come tale responsabile in solido per il pagamento delle sanzioni.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. L’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare la documentazione contabile dell’Associazione calcio dilettantistica Arsenal– Cusinati, ha ritenuto che la stessa non avesse rispettato condizioni e regole poste dal legislatore per il godimento del regime fiscale agevolato previsto per siffatte associazioni dilettantistiche; da qui l’applicazione del regime fiscale ordinario, e la ricostruzione del reddito imponibile e del volume d’affari in applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Orbene, la C.T.R. ha ritenuto che, da un lato, la ASD Arsenal –Cusinati non avesse perso la sua natura di ente non commerciale e, dall’altro, che le irregolarità riscontrate non fossero tali da comportare la decadenza dal regime di agevolazioni fiscale. Sul punto, deve tuttavia rilevarsi, innanzitutto, che l’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, non ha inteso disconoscere la natura di ente non commerciale della contribuente, essendosi limitata a dichiarare la decadenza dal regime di agevolazione fiscale del quale essa aveva goduto per il periodo d’imposta considerato.

Quanto invece al profilo della decadenza dai benefici fiscali, va rilevato che l’accertamento in questione si fonda sulla violazione, da parte dell’associazione, degli obblighi di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, previsti dall’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, nonché sulla violazione degli obblighi di certificazione delle movimentazioni finanziarie e di gestione trasparente, previsti dalla legge n. 398/1991. Orbene, tali irregolarità sono sostanzialmente pacifiche, essendo riconosciute dalla stessa C.T.R., dal che consegue senz’altro la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 5, cit.,nel testo vigente ratione temporis.

Irrilevante, a tal proposito, deve ritenersi la presunta non gravità delle violazioni riscontrate, così come la circostanza del successivo accertamento operato dall’Agenzia (che, a detta della C.T.R., escluderebbe tale gravità), in quanto la decadenza dalle agevolazioni in questione prescinde dal grado di gravità delle violazioni riscontrate, e l’accertamento dell’Agenzia delle R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Entrate è stato operato proprio perché occorreva, stante l’intervenuta decadenza, procedere all’accertamento del reddito secondo i criteri ordinari.

La C.T.R., inoltre, ha violato l’art. 2 della legge n. 398/1991, nella parte in cui individua gli incombenti posti a carico della associazione che si avvale del regime agevolativo di cui all’art. 1 della medesima legge. In base al comma 2 di detto art. 2 legge n. 398/1991, infatti, «i soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali».

Il comma 4 della stessa disposizione, inoltre, prevede che «le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale».

Orbene, ciò posto, la stessa C.T.R. ha riconosciuto la sussistenza di discrepanze tra incassi e fatture emesse, ritenendo, tuttavia, che non vi sarebbe la prova che detti incassi abbiano effettivamente rappresentato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Al contrario, deve ritenersi che la mera verifica della suddetta discrepanza avrebbe dovuto condurre la C.T.R. a confermare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, tanto più che l’art. 1 della legge n. 398/1991 espressamente prevede che il regime di favore trova applicazione «secondo le disposizioni di cui all’art. 2», e quindi secondo le norme che l’associazione ha nella specie violato. 2.2.

Anche il secondo motivo è fondato. Gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi e notificati, per il pagamento delle sanzioni, anche a Trevisan Basilio, legale rappresentante dell’associazione. La C.T.R. ha escluso la responsabilità solidale di quest’ultimo, «non avendo fornito l’Ufficio prove certe in ordine alla riferibilità delle sanzioni all’autore delle medesime». La responsabilità solidale del Trevisan trova tuttavia fondamento nell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, a mente nel quale, nel caso di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sussiste per le sanzioni la responsabilità solidale del soggetto autore delle violazioni.

Nel caso di specie, è indubbio che la riferibilità delle violazioni sia attribuibile al legale rappresentante della ASD, che pertanto deve essere ritenuto in solido responsabile per le sanzioni medesime.

3. Consegue quindi l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassatacon rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la senten