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Ordinanza Interlocutoria — n. 20342/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20342/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20342/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22881/2018 R.G. proposto da : RUBERTO NICOLINO, RUBERTO MARIO, elettivamente domiciliatiin ROMA VIALE MAZZINI N 73, presso lo studio dell’avvocato RIZZUTI RAFFAELE (RZZRFL67A28C374K) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- Agenzia delle Entrate-Riscossione; - intimata - avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 250/2018 depositata il 02/03/2018; nonchè sul ricorso riunito iscritto al n.5428/2020R.G. proposto da:

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 20342/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Successivamente Nicolino Ruberto e Mario Ruberto hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria n. 2813/3/2019 depositata in data 30.07.2019 che aveva rigettato il ricorso per revocazione proposto dai contribuenti avverso la suindicata sentenza n. 250/2/2018, escludendo la sussistenza di un errore revocatorio. 6.L’ufficio ha resistito con controricorso.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente successione fiscale assistenza amministrativa fiscale inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione arretrati d'imposta
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22881/2018 R.G. proposto da : RUBERTO NICOLINO, RUBERTO MARIO, elettivamente domiciliatiin ROMA VIALE MAZZINI N 73, presso lo studio dell’avvocato RIZZUTI RAFFAELE (RZZRFL67A28C374K) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- Agenzia delle Entrate-Riscossione; - intimata - avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 250/2018 depositata il 02/03/2018; nonchè sul ricorso riunito iscritto al n.5428/2020R.G. proposto da:

RUBERTO NICOLINO, RUBERTO MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI N 73, presso lo studio dell’avvocato RIZZUTI RAFFAELE (RZZRFL67A28C374K) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Calabrian. 2813/2019depositata il 30/07/2019; Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA.

RILEVATO CHE 1. La C.T.R. della Calabria con la sentenza n. 250/2/2018 rigettava l'appello proposto dai contribuenti Nicolino Ruberto e Mario Ruberto confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso le impugnazioni avverso le intimazioni di pagamento nascenti da due cartelle aventi ad oggetto il pagamento di imposta di successione e condannava i contribuenti al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate e di ADER, succeduta nel corso del giudizio ad Equitalia sud S.p.A., per ciascuna in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

2. I giudici d'appello osservavano che: priva di rilievo era la sospensione degli atti di intimazione disposta in primo grado; non sussisteva l’eccepita violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 dovendosi ritenere le notifiche ritualmente effettuate; del tutto infondate erano le ulteriori contestazioni di parte ricorrente posto che le intimazioni si fondavano su cartelle esattoriali ritualmente notificate redatte in conformità alle disposizioni vigenti e che anche le intimazioni di pagamento, ritualmente sottoscritte, erano stata predisposte in conformità al modello approvato con decreto ministeriale; era da ritenere inammissibile il motivo di doglianza relativo alla nullità degli atti prodromici in quanto firmati da funzionario privo della qualifica dirigenziale, trattandosi eccezione nuova formulata per la prima volta con memoria in data09/12/2015.

3. Contro detta sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

4. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre ADER rimaneva intimata.

5. Successivamente Nicolino Ruberto e Mario Ruberto hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria n. 2813/3/2019 depositata in data 30.07.2019 che aveva rigettato il ricorso per revocazione proposto dai contribuenti avverso la suindicata sentenza n. 250/2/2018, escludendo la sussistenza di un errore revocatorio. 6.L’ufficio ha resistito con controricorso.

7. I contribuenti hanno depositando memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione di tale giudizio per effetto della accettazione della “proposta di definizione agevolata” relativa alle cartelle 03020100000185980000- 03020110014019818001 - 03020130007732673000, attestando il pagamento di tutto quanto previsto. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare, per evidenti ragioni di connessione, va disposta la riunione dei suindicati giudizi R.G. 22881/2018 e 5428/20.

2. Va osservato, quindi, che, tenuto conto di quanto rilevato dai contribuenti nella memoria da ultimo indicata, - ove si assume che vi sarebbe stata definizione agevolata (cd. rottamazione) per la cartella n. 03020110014019818/01 da parte del condebitore Ruberto Nicolino - ad avviso di questo Collegio appare necessario che le parti forniscano chiarimenti circa la corrispondenza fra le cartelle oggetto di rottamazione e quelle oggetto del presente giudizio (in quanto sottese agli avvisi di intimazione impugnati) nonché in ordine al tributo posto in riscossione e, dunque, alla natura solidale o meno dei debiti tributari de quibus, con conseguente rinvio delle cause riunite a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte, pronunziando nelle cause come sopra riunite, onera le parti di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinv