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Ordinanza — n. 20283/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority due to settlement agreement ending all litigation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20283/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the underlying dispute was resolved by a settlement agreement filed on January 29, 2025. Both the heirs and the tax agency agreed to terminate the proceedings in exchange for the payment of taxes and interest, thereby extinguishing the subject matter of the controversy. Consequently, the Court ruled that the parties lost their interest in continuing the litigation, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 16, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: A judgment is extinguished when a settlement agreement removes the subject matter of the dispute, rendering the parties' interest in a merits decision nonexistent and excluding the application of exceptional penalty clauses.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of proceedings cessation of subject matter tax succession dispute loss of interest in litigation dichiarazione fiscale tardiva rettifica delle detrazioni accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16
346, art. 16, facendo riferimento al valore del patrimonio dell'ente o società, risultante dall'ultimo bilancio, al netto delle passività, ed aggiungendo l'avviamento (né la soppressione del riferimento all'avviamento, disposta dallaL.
L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 10
16, facendo riferimento al valore del patrimonio dell'ente o società, risultante dall'ultimo bilancio, al netto delle passività, ed aggiungendo l'avviamento (né la soppressione del riferimento all'avviamento, disposta dallaL. n. 342 del 2000, art. 69, comma 10, ha efficacia retroattiva) .
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art.
Cass. n. 6667/2024
Cass. del 18.7.2008 n. 19991
6667/2024, in motiv.; Cass. del 18.7.2008 n. 19991; Cass.
art. 372 c.p
3.Il ricorrente ha depositato, in data 3 dicembre 2024, istanza con cui si chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere producendo, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’atto di transazione concluso con l’Agenzia contradditrice nonché la quietanza di pagamento della somma concordata.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2955/2006
Cass. n. 12283/2007
Cass. n. 24936/2016
Cass. n. 12752/2018
Cass. Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass. Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
Cass. Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
Cass. Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
Cass. Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
Cass. Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16952/2024 R.G. proposto da: COMINOTTO LORENZO, elettivamente domiciliato in MILANO LARO AUGUSTO, 3, presso lo studio dell’avvocato GAFFURI GIANFRANCO (GFFGFR36E02D416U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAFFURI ALBERTO (GFFLRT66A19F205I); -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6417/2024 depositatoil 08/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.La controversia trae origine dalla notifica degli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate notificava agli eredi del defunto Luciano Cominotto, avvisi di accertamento rettificando il valore delle partecipazioni societarie dichiarate dai successori. Con l’avviso di rettifica e di liquidazione, n. 92/000/003167-02, emesso il 3/10/1994, l’Ufficio liquidava a carico degli eredi, una maggiore imposta successoria su un presunto valore venale delle partecipazioni societarie comprese nel patrimonio ereditario, pari ad euro 1.425.290,51.

Gli eredi impugnavano gli avvisi di rettifica del valore che veniva rideterminato dai giudici di prossimità e poi confermato dal Collegio d’appello. Avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia ricorreva l’amministrazione finanziaria limitatamente all’esclusione dell’avviamento dal valore del patrimonio netto della società. La Corte con sentenza n. 12283/2007 accoglieva il ricorso dell’ente finanziario statuendo che l'impugnata sentenza si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte regolatrice (Cass. n.2955/2006), secondo cui in tema di imposta di successione, il valore delle azioni, non quotate in borsa, comprese nell'attivo ereditario va determinato, ai sensi deld.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, facendo riferimento al valore del patrimonio dell'ente o società, risultante dall'ultimo bilancio, al netto delle passività, ed aggiungendo l'avviamento (né la soppressione del riferimento all'avviamento, disposta dallaL. n. 342 del 2000, art. 69, comma 10, ha efficacia retroattiva) .

2. In seguito alla sentenza dei giudici di legittimità, l’Ufficio notificava un primo avviso di liquidazione, cui seguì l’emissione di due cartelle esattoriali indirizzate ai figli del de cuius e l’altra alla moglie sopravvissuta, i quali le impugnavano dinanzi alla C.T.P. di Milano. Il giudizio relativo alla posizione di Federico Cominotto si è concluso con la sentenza di questa Corte con sentenza n. 24936/2016 che dichiarava l’inammissibilità del ricorso dell’amministrazione. Anche il giudizio proposto da Lorenzo Cominotto si è concluso con sentenza della Corte n. 12752/2018 che ha affermato il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato (sentenza n. 12283/2007), sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione ( Cass. n. 769 del 16/01/2014;

Cass. n. 24749 del 20/11/2014) . 2.3.In seguito a detta sentenza, l’Agenzia emetteva nuova cartella esattoriale che veniva opposta da Lorenzo Cominotto giunto in cassazione (RG 17438/2021) dove il contribuente Lorenzo Cominotto impugnava la sentenza n. 3051/8/2020, depositata il 18.12.2020, resa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, lamentando che la CTR non avesse annullato l’atto impugnato (cartella esattoriale), invitando l’Agenzia a rimediare all’iniquità della pretesa fiscale mediante un intervento di autotutela amministrativa.

Il predetto giudizio di legittimità si concludeva con il decreto di estinzione del giudizio per definizione agevolata, n. 6417/2024, depositatoil 08/03/2024. Lorenzo Cominotto, difatti, presentava l’istanza per la definizione della sua propria controversia (ruolo generale della Corte di Cassazione n. 17438/2021), indicando sia il ruolo della causa pendente in cassazione, sia il valore economico della controversia nella misura di euro 1.425.290, individuando erroneamente il numero della cartella esattoriale e riportando quella notificata alla di lui madre.

L’Agenzia delle Entrate, successivamente, negava la definizione agevolata sia per l’erronea indicazione della cartella esattoriale sia per non avere il contribuente conteggiato nella somma versata in corso di causa, l’importo relativo al valore dell’avviamento. Il contribuente, nel chiedere la revocazione del decreto di estinzione, impugna contestualmente anche il diniego dell’Agenzia, la quale replica con ricorso incidentale. Con successiva istanza, la contribuente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, allegando l’atto di transizione con l’Ufficio e relativi pagamenti.

Anche l’amministrazione finanziaria ha chiesto l’estinzione del giudizio. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. MOTIVI DI DIRITTO 1. Il ricorrente propone istanza di revocazione –ai sensi dei commi 198 e 201 dell’art. 1, legge n. 197/2022 –del decreto presidenziale n. 6417 /2024, depositato il 08/03/2024 , che ha dichiarato l’estinzione del giudizio n. 17438/2021 di r.g., e contestuale impugnazione, ai sensi del comma 200, stesso articolo, stessa legge, del rifiuto dell’8.5.2024 opposto dall’agenzia alla definizione agevolata della lite chiesta dal ricorrente.

Si assume che la definizione ha riguardato la lite pendente in sede di legittimità e non l’atto esattivo oggetto originario della contesa; - che l’indicazione erronea dell’atto impugnato è un mero errore materiale, riconoscibile dall’Agenzia e, da questa, comunque riconosciuto; - che alla sua mera correzione dovrebbe provvedere autonomamente l’Ufficio, con provvedimento di autotutela obbligatoria, conformemente all’art. 10 quater della legge n. 212/2000, ultima versione, comma 1, lettera d. Si aggiunge che la cartella indicata (inesattamente) nell’istanza di definizione è stata notificata alla madre del ricorrente; - che tuttavia tutti gli atti impositivi o esattivi emessi dall’Amministrazione attengono alla successione di Luciano Cominotto e hanno visto coinvolti gli eredi solidalmente coobbligati.

In ogni caso, si obietta che l’atto di diniego della definizione agevolata rappresenta una violazione degli obblighi di collaborazione e di buona fede stabiliti dall’ordinamento, che esprimono il buon andamento della pubblica Amministrazione.

2. Con ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate chiede la revocazione del decreto presidenziale di estinzione, ai sensi degli artt. 64 del d.lgs 543/1992, 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. nonché ai sensi del comma 200 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, sostenendo che la dichiarata estinzione del giudizio concerne un atto diverso rispetto a quello per cui la parte aveva presentato istanza di definizione liti. 3.Il ricorrente ha depositato, in data 3 dicembre 2024, istanza con cui si chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere producendo, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’atto di transazione concluso con l’Agenzia contradditrice nonché la quietanza di pagamento della somma concordata.

Si assume che la transazione – pur formalmente intervenuta nel giudizio n. 5283/2024, pendente davanti alla Corte tributaria di primo grado di Milano – coinvolge esplicitamente tutte le controversie in corso, in qualunque sede, tra Lorenzo Cominotto e l’Agenzia delle Entrate, ripristinando la piena efficacia della definizione della lite trainante presentata davanti a questa Corte (n. 17438/2021 Rg) ed annullando il rifiuto della medesima definizione opposto dall’Agenzia. In data 29 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha depositato nota per chiedere l’estinzione del giudizio in virtù dell’intervenuto accordo transattivo.

Si legge nell’’accordo conciliativo versato in giudizio: “Tutto ciò premesso, le parti ritengono di poter definire la presente controversia, dispiegante altresì effetti sulla regolarizzazione della domanda di definizione agevolata n. T9D200384/2023 e, a cascata, sugli ulteriori contenziosi tutt’ora pendenti intimamente connessi all’originario avviso di rettifica e liquidazione. La domanda di definizione agevolata prot. n. 23061217515654103 si riterrà in particolare regolarizzata dall’Ufficio (con conseguente annullamento del diniego notificato alla controparte e sgravio delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione oggetto dell’odierna impugnazione) in esito all’integrale versamento da parte del contribuente, in unica soluzione, sia del tributo di € 106.378,20, sia degli interessi come calcolati nel prospetto che segue.

Le somme dovute dal contribuente sono dettagliatamente esposte nelle pagine seguenti”. La cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudice dal pronunziarsi sulle richieste delle parti può essere dichiarata, infatti, solo nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse delle stesse alla decisione di merito (al riguardo Cass. n. 6667/2024, in motiv.; Cass. del 18.7.2008 n. 19991; Cass. n. 271/2006; Cass.n.909/2006;

Cass. n. 11962/2005). Nella fattispecie sub iudice, l’istanza proviene sia dal ricorrente che dall’ente finanziario, i quali hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. L’intervenuta transazione della lite determina la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso. Sussistono i presupposti, tenuto contro del contenuto dell’intervenuta transazione,per compensare le spese di lite. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672). P.Q.M La Corte, dichiar