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Ordinanza Interlocutoria — n. 20262/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20262/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20262/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9664/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FRANCO SALOTTI DI SABIA CATERINA C SAS, FRANCO VITO, SABIA CATERINA, FRANCO MARIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO (CPPFRZ64A23D458W) tutti rappresentati e difesi dall'avvocato LEBOTTI RAFFAELE (LBTRFL38R17G942H), il solo FRANCO VITO rappresentato e difeso anche dall’avvocato ROCCANOVA RAFFAELE MARIA, con studio in Potenza Via Nazario Sauro, 102 -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA n. 343/2016depositata il 12/10/2016.

Regesto Legislator

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art. 56 D.lgs. 546/1992, art. 57 D.P.R. n. 633/1972, artt. 36 D.lgs. 546/1992; Ordinanza Interlocutoria — n. 20262/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Resistono la società e i soci con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 D.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360 n.

Parole chiave

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deduzione per spese costi di fabbricazione assistenza amministrativa fiscale spese giustificate dall'uso commerciale fatture fittizie detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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art. 56 D.lgs. 546/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 D.lgs. 546/1992, in relazione all'art.
art. 57 D.P.R. n. 633/1972
600/1973, art. 57 D.P.R. n. 633/1972, come modificati dai commi 24 e 25 dall’art.
artt. 36 D.lgs. 546/1992
Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.lgs. 546/1992 e 132 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9664/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FRANCO SALOTTI DI SABIA CATERINA C SAS, FRANCO VITO, SABIA CATERINA, FRANCO MARIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO (CPPFRZ64A23D458W) tutti rappresentati e difesi dall'avvocato LEBOTTI RAFFAELE (LBTRFL38R17G942H), il solo FRANCO VITO rappresentato e difeso anche dall’avvocato ROCCANOVA RAFFAELE MARIA, con studio in Potenza Via Nazario Sauro, 102 -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA n. 343/2016depositata il 12/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 21 dicembre 2010 la Guardia di Finanza di Potenza poneva in avviava una verifica a carico della società "Franco Salotti di Franco Marianna C. sas" avente ad oggetto il controllo dell'adempimento degli obblighi ai fini IVA ed II.DD. in relazione agli anni di imposta 2009 e 2010. Successivamente, il controllo veniva esteso agli anni dal 2005 al 2008 ed in relazione a tale periodo veniva redatto processo verbale di constatazione in data 20.10.2011.

In particolare, in relazione alle annualità 2005, 2007 e 2009 la Guardia di Finanza constatava che la società aveva contabilizzato fatture passive, emesse dal Centro Commerciale Lucano S.R.L., aventi ad oggetto lavori relativi alla costruzione di un opificio industriale, con indicazione generica della prestazione resa tale da non consentire il controllo di inerenza ed effettività dei costi, anche in carenza di documentazione contabile ed extra il contabile. Contestava altresì la contabilizzazione di fatture passive emesse dalla ditta BIERRE di Renzo Biasolo, aventi ad oggetto fornitura di pellami.

A riguardo, i verificatori rilevavano che la ditta Biasolo non esercitava l'attività di commercio pellami, ma solo di rappresentanza; non aveva una sede effettiva né dipendenti; la sede dichiarata coincideva con uno studio contabile; non aveva dipendenti ed era evasore totale. Inoltre, con riferimento all’anno 2009 veniva rilevato che la società aveva portato in deduzione spese per vitto e alloggio non inerenti all’attività svolta; perdite su crediti sprovviste del requisito dell’inerenza; spese per automezzi, sprovviste dei requisiti di cui all’ar. 109 TUIR, spese per viaggi e acquisti non inerenti.

Sulla base di ciò, i militari disconoscevano l’Iva relativa alle fatture contestate e portata in detrazione, e della corrispondente componente negativa di reddito, ritenendo tali operazioni oggettivamente inesistenti. Sulla scorta del PVC redatto, notificato alla parte mediante consegna, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Potenza emetteva distinti avvisi di accertamento sia nei confronti della società FRANCO SALOTII SAS, rettificando il reddito di impresa in rettifica del reddito di impresa nei confronti della società, in relazione agli anni 2005, 2007 e 2009 e, con riferimento agli anni 2005 e 2009, avvisi in rettifica del reddito di partecipazione dei soci Franco Vito, Franco Marianna e Sabia Caterina.

La società e i soci impugnavano con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento, dinanzi alla CTP di Potenza che con la sentenza n. 701/2/2014 depositata in data 26/09/2014, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR di Potenza. Resistevano la società e i soci con appello incidentale. La CTR adita, con sentenza n.343/01/2016 pronunciata in data 01/03/2016 e depositata in data 01/03/2016, rigettava l’appello incidentale e principale. L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resistono la società e i soci con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 D.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360 n.

4) c.p.c., per non aver la CTR rilevato che il motivo di doglianza oggetto dell’appello incidentale, meramente riproposto, era stato espressamente respinto dalla CTP con conseguente formale soccombenza sul punto. Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 3 e 60 D.P.R. n. 600/1973, art. 57 D.P.R. n. 633/1972, come modificati dai commi 24 e 25 dall’art. 37 D.L. 223/2006, in relazione all'art. 360 n.

3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto inoperante il raddoppio dei termini in relazione a tutti gli avvisi di accertamento, erroneamente considerandoli tutti notificati nell’anno 2012. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’atto di appello dell’Ufficio enunciasse in modo compiuto le ragioni di impugnazione, indicasse i capi della sentenza di cui si chiedeva la riforma e le ragioni sottese.

Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.lgs. 546/1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR reso una pronuncia affetta da carenza di motivazione ovvero da motivazione meramente apparente laddove ha affermato che “le eccezioni poste a base dell'accoglimento restano, quindi, interamente assorbite nelle valutazioni di diritto e, per quanto attiene al merito, esse risultano ampiamente espresse già nella sentenza gravata per cui, questo Collegio, ritiene, a latere, condividere le valutazioni fatte dal primo Giudice”.

Merita preliminarmente rilevare che Franco Marianna è da ritenersi costituita anche in proprio. Ancorché la stessa non sia mentovata nell’intestazione del controricorso, risulta aver sottoscritto due volte la procura: la prima quale legale rappresentante della società; la seconda – può ragionevolmente desumersi – giustappunto a titolo personale. Ciò premesso, con attodel 7 maggio 2025, si è costituito per il solo Franco Vito, in aggiunta al precedente difensore Raffaele Lebotti, altro difensore, in persona dell’avvocato Raffaele Maria Roccanova.

Quest’ultimo ha dedotto che “Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno presentato le domanda di agevolazione ritualmente onorate”. Ciò implica il rinvio a nuovo ruolo della causa al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di interloquire con nota scritta, entro giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, sul contenuto di quanto dedotto dalla contribuentenella richiamata memoria depositata agli atti del giudizio. P.Q.M Rinvia a nuovo ruolo la causa, invitando l’Agenzia delle entrate ad interloquire con nota scritta, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, su quanto dedotto dalla difesa di Franco Vito, con nota del 7 maggio 2025, in ordine all’avvenuta prof