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Ordinanza Interlocutoria — n. 20239/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20239/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20239/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35949/2018 R.G. proposto da SANTORELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CASTALDO CIRO (CSTCRI73R08G190O), rappresentato e difeso dall'avvocato MERONE GIUDITTA (MRNGTT74L70F839T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 116 cod. proc. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 20239/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 35949/2018 R.G. proposto da SANTORELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CASTALDO CIRO (CSTCRI73R08G190O), rappresentato e difeso dall'avvocato MERONE GIUDITTA (MRNGTT74L70F839T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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tassazione dell'IVA procedura di ricupero d'imposta amministrazione fiscale imposte indirette decisione di tassazione decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. proc. civ
civ., l’erronea valutazione delle prove in violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
146 e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché delle disposizioni sul contraddittorio previste dal diritto della UE in materia di IVA e, in ogni caso, la violazione delle disposizioni richiamate.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35949/2018 R.G. proposto da SANTORELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CASTALDO CIRO (CSTCRI73R08G190O), rappresentato e difeso dall'avvocato MERONE GIUDITTA (MRNGTT74L70F839T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 4625/07/18 depositata il 16/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 4625/07/18 del 16/05/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Vincenzo Santorelli avverso la sentenza n. 6026/07/17 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012. 1.1.La CTR respingeva l’appello proposto dal contribuente evidenziando che:

a) non sussisteva la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile in materia di imposte dirette nel caso di accertamenti cd. a tavolino;

b) l’avviso di accertamento risultava regolarmente sottoscritto dal capo-area su delega del Direttore provinciale, nei limiti della delega conferita;

c) andavano, per il resto, confermate le riprese nei limiti di quanto stabilito correttamente dalla CTP. 2.Vincenzo Santorelli impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Vincenzo Santorelli è affidato a tre motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, in via subordinata e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’erronea valutazione delle prove in violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 1.1.1.La ricorrente si duole, da un lato, della circostanza che la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla contestazione concernente l’invalidità dell’atto impositivo per mancata allegazione della delega all’atto impugnato e avrebbe, per il resto, reso motivazione apparente, senza spiegare le ragioni per le quali l’atto di delega prodotto sarebbe valido.

In ogni caso, la delega non sarebbe motivata, non sarebbe a tempo determinato e non sarebbe nominativa. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in ordine alla contestata nullità dell’avviso di accertamento per difetto di contraddittorio in violazione dell’art. 10, comma 3, della l. 8 maggio 1998, n. 146 e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché delle disposizioni sul contraddittorio previste dal diritto della UE in materia di IVA e, in ogni caso, la violazione delle disposizioni richiamate. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione alla eccepita nullità dell’avviso di accertamento non preceduto da un processo verbale di constatazione, in violazione dell’art. 24 della l. 7 gennaio 1929, n. 4, e dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212 ovvero, in subordine, la violazione delle menzionate disposizioni di legge. 1.3.1.In buona sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la CTR non avrebbe pronunciato sulla contestazione riguardante l’obbligo di emissione di un processo verbale di constatazione precedente alla contestazione della violazione, anche nel caso in cui non vi sia stato accesso sui luoghi ai sensi dell’art. 12, comma 1, della l. n. 212 del 2000. 2.Le questioni sottese al secondo motivo di ricorso sono oggetto di ordinanza interlocutoria n. 5296 del 22/03/2024.

La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento al riguardo delle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezion