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Ordinanza — n. 20215/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling it inadmissible for challenging factual findings on income assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20215/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, rejecting its attempt to overturn a regional tribunal's decision that reduced assessed income based on proven financial resources. The agency argued the lower income figure violated statutory income assessment rules, but the court found this was merely a request to re-evaluate factual findings rather than a legal error. Consequently, the court ruled that such factual disputes must be resolved in the lower courts, not through cassation.

Regesto Legislator

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Art. 38, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 600 del 1973; The cassation appeal is inadmissible when it seeks to re-evaluate factual findings regarding income assessment rather than alleging a legal error.

Parole chiave

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income assessment financial resources cassation inadmissibility factual findings tax tribunal appeal valutazione del reddito revisione della tassazione fiscale somma dei limiti di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973
c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 287 e seguenti c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6397/2025
1.12 Una doglianza così formulata non può, però, trovare ingresso, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 6397/2025, Cass.
Cass. n. 33379/2024
6397/2025, Cass. n. 33379/2024, Cass.
Cass. n. 23295/2023
33379/2024, Cass. n. 23295/2023, Cass.
Cass. n. 12465/2022
23295/2023, Cass. n. 12465/2022).
Cass. n. 15315/2018
Cass. n. 15315/2018, Cass.
Cass. n. 16488/2006
15315/2018, Cass. n. 16488/2006).
Cass. n. 4752/2025
Cass. n. 4752/2025, Cass.
Cass. n. 28204/2024
4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass.
Cass. n. 27301/2016
28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 7925/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambe domiciliate in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentate e difese ope legis; -ricorrente- contro TINGHINO BIAGIA, rappresentata e difesa dall’avv. Pistone Giuseppina, con indicazione di domicilio digitale: giuseppina.pistone@pec.ordineavvocaticatania.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 3133/13/2017,depositata il 1° settembre 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 giugno 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo.

FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Biagia Tinghino due distinti avvisi di accertamento mediante i quali, in applicazione del metodo sintetico di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis»,rideterminava il reddito dalla stessa dichiarato in relazione agli anni 2007 e 2008, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF. La rettifica reddituale operata dall’Ufficio si fondava sul contenuto induttivo dei seguenti elementi indicativi di capacità contributiva: (a)possesso di due autovetture e di una casa di abitazione adibita a residenza principale in proprietà per il 50%; (b)pagamento delle rate di un mutuo; (c)sostenimento di spese per incrementi patrimoniali (acquisto di un terreno edificabile e della nuda proprietà di un fabbricato) effettuate nell’anno 2010 per un ammontare complessivo di 227.000 euro.

La contribuente impugnava i predetti atti impositivi proponendo due separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, la quale, previa riunione dei procedimenti, riconosceva fondate le sole eccezioni inerenti al possesso delle due autovetture. La decisione veniva in sèguito riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 3133/13/2017 del 1° settembre 2017, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava «in toto»gli avvisi di accertamento impugnati.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La Tinghino ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973. 1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver annullato gli atti impositivi oggetto di causa sulla scorta del rilievo che la contribuente fosse riuscita a dimostrare il possesso di risorse economiche per un importo di 190.000 euro e che, per effetto di ciò, «il reddito complessivo accertato, al netto dell’utilizzo della disponibilità finanziaria provata dalla parte privata, si discosta(va) in misura inferiore al 25 per cento da quello dichiarato» per entrambi gli anni (2007 e 2008) in verifica. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che: - a fronte del contestato sostenimento di spese per incrementi patrimoniali di importo pari a 227.000 euro, resta (va) no, comunque, da giustificare € 37.000,00, che bisogna(va) distribuire nei quattro anni precedenti ; - doveva, inoltre, tenersi conto degli altri elementi considerati dall’accertamento ; - il nuovo reddito accertabile dall’Ufficio risultava, quindi, in ogni caso superiore di un quarto rispetto al reddito dichiarato dalla parte , come richiesto dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis». 1.3 Il motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, risulta rispettoso del principio di autosufficienza .

Esso, infatti, dà conto degli elementi posti dall’Ufficio a base dell’operata rettifica con metodo sintetico del reddito dichiarato dalla Tinghino nel biennio 2007-2008 - e in particolare delle contestazioni mosse con riguardo alle spese per incrementi patrimoniali sostenute dalla contribuente nell’anno 2010 - , nonché delle difese svolte dalla parte pubblica nei pregressi gradi di merito. 1.4 La censura in scrutinio è, tuttavia , inammissibile per altra ragione. 1.5 La CTR ha, anzitutto , messo in risalto che la controversia devoluta alla sua cognizione atteneva «esclusivamente all’accertamento condotto dall’Ufficio con metodo sintetico puro», ovvero «alle spese … per incrementi patrimoniali», avendo l’Amministrazione Finanziaria prestato acquiescenza al capo della decisione di primo grado con il quale erano stati ritenuti privi di fondamento i rilievi fiscali incentrati sul possesso di beni-indice di una presunta capacità contributiva. 1.6 Nell’immediato prosieguo la Commissione ha osservato che «in ordine... agli investimenti effettuati... nell’anno 2010, consistenti nell’acquisto di un terreno edificabile e nella nuda proprietà dell’immobile ubicato in Comiso (RG), c.da Deserto, il tutto per l’importo complessivo di € 227.000,00, parte ricorrente (avev)a fornito la prova in atti dell’utilizzo di disponibilità finanziarie per complessivi € 190.000,00, mediante l’emissione di a.b. di conto corrente tratti sulla B.P.A. di Ragusa e di a.c. dalla stessa emessi, nonché di a.b. tratti sulla Banca Popolare di Lodi, oltre ad asseriti aiuti finanziari ricevuti da familiari, per i quali, però, non esiste(va) in atti prova certa alcuna». 1.7 Muovendo da questa premessa, e dopo aver rimarcato che «nella fattispecie in causa» era, «dunque, in contestazione l’importo dell’investimento effettuato, pari ad € 227.000,00, e l’utilizzo della disponibilità finanziaria da parte della contribuente di € 190.000,00», la Corte regionale è giunt a ad affermare che «il reddito complessivo accertato, al netto dell’utilizzo della disponibilità finanziaria provata dalla parte privata, si discosta(va) in misura inferiore al 25% da quello dichiarato», sicché « sia l’accertamento del periodo d’imposta 2007 sia quello relativo al 2008 (andava)no annullati». 1.8 Ciò posto, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo temporalmente vigente, «qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti». 1.9 Orbene, una volta stabilito che la contestata spesa di 227.000 euro era stata parzialmente giustificata dalla Tinghino in virtù della prova del possesso di proprie disponibilità finanziarie ammontanti a 190.000 euro, la CTR ha affermato che «il reddito complessivo accertato, al netto dell’utilizzo della disponibilità finanziaria provata dalla parte privata, si discosta(va) in misura inferiore al 25% da quello dichiarato». 1.10 Così come argomentata, la qui impugnata pronuncia non si pone affatto in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, risultando, pertanto, immune dal denunziato «error in iudicando». 1.11 Appare, quindi, evidente come, dietro l’apparente denuncia di una violazione o falsa applicazione di legge, l’Agenzia delle Entrate miri, in realtà, a sollecitare una rivalutazione dell’apprezzamento in fatto che i giudici «a quibus» hanno compiuto per escludere che il reddito complessivo netto dichiarato dalla contribuente negli anni 2007 e 2008 fosse inferiore di almeno un quarto rispetto a quello accertato sinteticamente dall’Ufficio. 1.12 Una doglianza così formulata non può, però, trovare ingresso, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 6397/2025, Cass. n. 33379/2024, Cass. n. 23295/2023, Cass. n. 12465/2022). 1.13 D’altro canto, ove mai il motivo in disamina fosse inteso a far valere un preteso errore di calcolo commesso dalla CTR nella verifica della misura dello scostamento richiesto dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, si tratterebbe comunque di vizio non deducibile con lo strumento del ricorso per cassazione, ma destinato a trovare rimedio nel procedimento di correzione ex artt. 287 e seguenti c.p.c., istituto generale applicabile anche al processo t ributario (cfr.

Cass. n. 15315/2018, Cass. n. 16488/2006). 1.14 Riguardo, poi, all’ulteriore elemento di capacità contributiva costituito dal pagamento delle rate di mutuo, la Commissione regionale ha escluso che la relativa questione rientrasse nel «quantum devolutum» in appello e tale affermazione non è stata specificamente censurata dalla difesa erariale.

2. Per tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche (arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200,00 euro , di cui 200 ,00 europer esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%