Ordinanza — n. 20168/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAonunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.21414-2023 R .G. proposto da: SALERNO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 1898/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO,depositata il 31 / 3 / 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 / 6 /2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Giovanni Salerno prop one ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, limitatamente alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n. La Regione è rimasta intimata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20168/2025 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente dichiarato, d’ufficio, inammissibile il ricorso introduttivo avverso estratto di ruolo e sottese cartelle esattoriali, sebbenela questione fosse coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado circa la validità dell’opposizione ai ruoli esattoriali e alle cartelle di pagamento per prescrizione del credito. 1.2.
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.21414-2023 R .G. proposto da: SALERNO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 1898/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO,depositata il 31 / 3 / 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 / 6 /2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Giovanni Salerno prop one ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, limitatamente alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n. La Regione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente dichiarato, d’ufficio, inammissibile il ricorso introduttivo avverso estratto di ruolo e sottese cartelle esattoriali, sebbenela questione fosse coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado circa la validità dell’opposizione ai ruoli esattoriali e alle cartelle di pagamento per prescrizione del credito. 1.2.
Nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese . 1.3. Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 —in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. 1.4.
In conformità con quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 3812/2023) ritiene il Collegio chelo ius superveniens costituisc a valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione «diretta»di un estratto di ruolo (rectius, del suo contenuto), che – in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 – sarebbe stata dichiarata inammissibile. 1.5. Perciò, pur prescindendo dai profili di inammissibilità e di infondatezza della doglianza avanzata col ricorso, la decisione impugnata –se del caso, così integrata la motivazione – deve ritenersi corretta , con conseguente rigetto del ricorso.
2. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della Regione. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, ovedovuto. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto,