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Ordinanza — n. 20146/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20146/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20146/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.19626-2023 R .G. proposto da: NARDI ISABELLA , rappresenta ta e difesa dall’A vv ocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 2315/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO,depositata il 19 / 4 / 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 6 /2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Isabella Nardipropone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. La Regione è rimasta intimata.

Regesto Legislator

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art. 15 d.lgs. 546/1992; Ordinanza — n. 20146/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 , come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 , con riferimento alla disposta compensazione delle spese dilite pronunciata dal giudice di prime cure e confermata dalgiudice di secondo grado. 1.2. Nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese . 1.3.

Parole chiave

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rimborso delle spese diritto al risarcimento danni ripetibili dell'avvocato spese legate all'invalidità risarcimento per errore giudiziario spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 15 d.lgs. 546/1992
3), c.p.c., violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 , come modificato dal d.lgs.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.19626-2023 R .G. proposto da: NARDI ISABELLA , rappresenta ta e difesa dall’A vv ocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 2315/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO,depositata il 19 / 4 / 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 6 /2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Isabella Nardipropone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. La Regione è rimasta intimata.

Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 , come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 , con riferimento alla disposta compensazione delle spese dilite pronunciata dal giudice di prime cure e confermata dalgiudice di secondo grado. 1.2. Nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese . 1.3.

Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 —in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. 1.4. In conformità con quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 3812/2023) ritiene il Collegio chelo ius superveniens costituisc a valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione «diretta»di un estratto di ruolo (rectius, del suo contenuto), che – in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 – sarebbe stata dichiarata inammissibile. 1.5.

Perciò, pur prescindendo dai profili di inammissibilità e di infondatezza della doglianza avanzata col ricorso, la decisione impugnata –se del caso, così integrata la motivazione – deve ritenersi corretta , con conseguente rigetto del ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, ovedovuto.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della