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Decreto — n. 20102/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20102/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20102/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13402/2024 R.G. proposto da: MARADEI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Cosenza Piazza Gullo n.6, presso lo studio dell’avvocato MARADEI VINCENZO (MRDVCN63T09F735Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato PUNGI GRAZIANO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato FESTA GIANCLAUDIO (FSTGCL69P17H224F) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 13402/2024 Numero sezionale 2286/2025 Numero di raccolta generale 20102/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.3227/2023 depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20102/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13402/2024 R.G. proposto da: MARADEI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Cosenza Piazza Gullo n.6, presso lo studio dell’avvocato MARADEI VINCENZO (MRDVCN63T09F735Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato PUNGI GRAZIANO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato FESTA GIANCLAUDIO (FSTGCL69P17H224F) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 13402/2024 Numero sezionale 2286/2025 Numero di raccolta generale 20102/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.3227/2023 depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla realizzazione deducibilità delle spese ripetibili anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13402/2024 R.G. proposto da: MARADEI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Cosenza Piazza Gullo n.6, presso lo studio dell’avvocato MARADEI VINCENZO (MRDVCN63T09F735Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato PUNGI GRAZIANO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato FESTA GIANCLAUDIO (FSTGCL69P17H224F) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 13402/2024 Numero sezionale 2286/2025 Numero di raccolta generale 20102/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.3227/2023 depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/07/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 13402/2024 Numero sezionale 2286/2025 Numero di raccolta generale 20102/2025 Data pubblicazione 18/07/2025