Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20098/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20098/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20098/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14368/2024 R.G. proposto da: DE VITA SILVANA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DEI MILLE 16, presso lo studio dell’avvocato PAUDICE CARMINE (PDCCMN55D07F839E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in napoli piazza municipio palazzo san giacomo, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURNARI ANNA IVANA (FRNNVN72C45F158A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.636/2024 depositata il 22/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20098/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 14368/2024 R.G. proposto da: DE VITA SILVANA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DEI MILLE 16, presso lo studio dell’avvocato PAUDICE CARMINE (PDCCMN55D07F839E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in napoli piazza municipio palazzo san giacomo, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURNARI ANNA IVANA (FRNNVN72C45F158A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.636/2024 depositata il 22/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese inutili ripetibili addebito di tasse anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14368/2024 R.G. proposto da: DE VITA SILVANA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DEI MILLE 16, presso lo studio dell’avvocato PAUDICE CARMINE (PDCCMN55D07F839E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in napoli piazza municipio palazzo san giacomo, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURNARI ANNA IVANA (FRNNVN72C45F158A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.636/2024 depositata il 22/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 14368/2024 Numero sezionale 2285/2025 Numero di raccolta generale 20098/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/07/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 14368/2024 Numero sezionale 2285/2025 Numero di raccolta generale 20098/2025 Data pubblicazione 18/07/2025