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Ordinanza — n. 20054/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders correction of material error in extinction decree reducing litigation costs from 4000 to 678 euros.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20054/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a correction of the material error in the extinction decree regarding litigation costs. The defendant argued the 4,000 euro fee was excessive for a dispute worth 67.68 euros, while the opposing party contested the correction. The court ruled that the correction procedure addresses only expression errors, not substantive disputes, and mandated the reduction of costs to 678 euros.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: The correction of material errors serves solely to align the written document with the judge's actual will, correcting calculation mistakes without altering substantive rights or creating new litigation outcomes.

Parole chiave

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material error correction litigation costs reduction extinction decree calculation error procedural incident substantive rights cost liquidation correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
che l’istante ha depositato copia autentica del provvedimento da correggere, nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 369, comma 2, n.
Art. 91 c.p.c.
D.M. n. 55/2014
art. 86 c.p
proposto da: DEL MONTE DANIEL che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ
12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod.
art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ
15346); che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato dall’art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ., (nella versione precedente alla entrata in vigore del d.lgs.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 giugno 2020, n. 12983
(Cass. 30 giugno 2020, n. 12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art.
Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549
civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549;
Cass. 7 settembre 2006, n. 19228
Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass.
Cass. 19 gennaio 2015, n. 730
19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass.
Cass. 12 luglio 2011, n. 15346
730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346); che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato dall’art.
S.U. n. 29432/2024
91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica, circostanza che nella presente fattispecie non si è verificata (S.U. n. 29432/2024).
Cass. 11 gennaio 2019, n. 572
Cass. 11 agosto 2020, n. 16877
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13539/2022 R.G. proposto da: DEL MONTE DANIEL che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c. si rappresenta e difende ricorrente- contro GIUDICE DI PACE DI ROMA rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato -controricorrente- per la correzione di errore materiale del Decreto di Estinzione, n. 4949/2024, del giudizio n. 13539/2022, depositato in data 23/02/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE: all’esito del giudizio promosso da Daniel Del Monte nei confronti del Giudice di Pace di Roma per la cassazione della sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 07/12/2021 con n. 5636/2021, non notificata, in data 22 febbraio 2024, veniva depositato il decreto con cui il consigliere delegato dichiarava l’estinzione del procedimento iscritto al n. 13539/2022 R.G., condannando il ricorrente alla refusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; che, il difensore del contribuente ha chiesto la correzione del predetto decreto per l’erroneità della entità delle spese di lite in relazione al valore della controversia pari ad euro 67,68; che, il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c., in prossimità dell’udienza. che l’istante ha depositato copia autentica del provvedimento da correggere, nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (Cass. 30 giugno 2020, n. 12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549;

Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346); che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato dall’art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ., (nella versione precedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022) che richiama l’art. 380-bis c.p.c., ratione temporis vigente, che prevede(va) la notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art.288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente; che, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, c.p.c. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte»; che, nel caso di specie, il ricorrente ha instato per l’adozione del decreto per la fissazione dell’udienza, chiedendo di essere onerato della notificazione alla controparte; che, con ordinanza interlocutoria del 17.09.2024, la Corte onerava il ricorrente della notifica del ricorso per la correzione dell’ammontare delle spese di lite liquidate con il summenzionato decreto di estinzione; che, successivamente, il ricorrente ha provveduto, come da documentazione allegata, alla notifica del ricorso alla controparte; secondo il costante insegnamento di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’articolo 287 c.p.c.

è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 11 gennaio 2019, n. 572; Cass. 11 agosto 2020, n. 16877); alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione; l'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso; ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c., il giudice può procedere alla correzione di errori di calcolo; che, nella presente fattispecie, è indubbio che il valore della controversia è pari ad euro 67,68, in guisa che la liquidazione delle spese di lite pari ad euro 4.000,00 contenuta nel dispositivo del decreto di estinzione si rivela incongrua alla stregua del d.m. n. 55/2014; che, considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, l’entità delle spese giudiziali che gravano sul soccombente risulta pari ad euro 678,00, oltre spese prenotate a debito; che pertanto, deve procedersi alla correzione del decreto di estinzione del 22 febbraio 2024, nel senso che pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nel senso che laddove è scritto condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito , si legga e si intenda condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 678,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito ;

Non può procedersi alla liquidazione dellespese, in quanto il procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica, circostanza che nella presente fattispecie non si è verificata (S.U. n. 29432/2024).

P.Q.M DISPONE che laddove nel dispositivo del decreto di estinzione del 22 febbraio 2024 è scritto condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito , si legga e si intenda condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 678,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito . Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce al summenzionato decr