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Ordinanza — n. 19910/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim due to lack of specific amount in administrative request preventing valid silence refusal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19910/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision to grant a tax refund based on a silence refusal. The applicant had requested a refund of excess IRPEF deductions on a pension supplement but failed to specify the exact amount in her initial request to INPS. The court ruled that without a quantified sum, the administrative request was legally invalid and could not form the basis of an actionable silence refusal, rendering the entire proceeding inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 19, commi 1 e 3, lett. g), d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Artt. 37 e 38, D.P.R. 29/09/1973 n. 602; Art. 360, c.p.c.: A tax refund request lacking specific payment details and the exact amount requested is legally invalid and cannot constitute a valid silence refusal subject to judicial review.

Parole chiave

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silence refusal inadmissibility tax refund request requirements IRPEF pension supplement quantified amount necessity administrative request validity rendita complementare compensazione della rendita pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 19, commi 1 e 3, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, commi 1 e 3, lett.
Artt. 37 e 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod.
Art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/11/2012, n. 21400
Cass. 20/03/2000, n. 3250
21400; conforme, Cass. 20/03/2000, n. 3250 e in riferimento a caso analogo al presente Cass.
Cass. 24/10/2019, n. 27337
3250 e in riferimento a caso analogo al presente Cass. 24/10/2019, n. 27337 e Cass.
Cass. 5/07/2023, n. 19001
27337 e Cass. 5/07/2023, n. 19001;
Cass. 19/04/2023, n. 10527
Cass. 19/04/2023, n. 10527; Cass.
Cass. 22/02/2023, n. 5531
Cass., Sez. U., 23/12/2009, n. 27209
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10728/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro CIARRAVANO DANIELA - intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2889/2020 depositata in data 8/10/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025dal relatore consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA Irpef Rimborso-Pensione complementare INPS 1. Daniela Ciarravano impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla richiesta di restituzione della maggior Irpef per le somme trattenute in eccedenza sulla pensione complementare alla stessa corrisposta dall’INPS per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5/12/2005, n. 252, con decorrenza dall’1/01/2008. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia. In particolare, i giudici di appello, rigettata l’eccezione di inammissibilità per mancanza di indicazione della somma richiesta, hanno ritenuto che la contribuente avesse documentato l’importo del rimborso richiesto e che nel merito ella avesse ragione, a nulla rilevando l’anzianità del fondo e la sua soppressione prima della nuova normativa.

3. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, con due motivi. La contribuente, al cui difensore in appello il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissatoper l’adunanza del 20/06/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, commi 1 e 3, lett. g), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

Deduce la ricorrente che erroneamente la C.T.R. non aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado, non essendo configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l’istanza amministrativa presentata dal contribuente in realtà non conteneva una specifica istanza di rimborso, trattandosi semplicemente di una istanza di rilascio di certificazione rivolta all’INPS perchè si attestasse il nuovo importo imponibile della propria pensione. Con il secondo motivo [«1. Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della L. 17 maggio 1999, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999 (con la precisazione che la gestione complementare dell’INPS era stata soppressa a partire dal 1°/10/1999), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11.

2. Il primo motivo è fondato. Secondo un costante orientamento della Corte «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato» (Cass. 30/11/2012, n. 21400; conforme, Cass. 20/03/2000, n. 3250 e in riferimento a caso analogo al presente Cass. 24/10/2019, n. 27337 e Cass. 5/07/2023, n. 19001;

Cass. 19/04/2023, n. 10527; Cass. 22/02/2023, n. 5531); inoltre «La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisionedi merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile» (Cass., Sez.

U., 23/12/2009, n. 27209). Orbene, nel caso di specie emerge dal ricorso, ove l’istanza è stata trascritta, che si trattasse di una richiesta del tutto generica, rivolta principalmenteall’INPS, senza alcuna indicazione degli atti di imposta e volta aottenere la quantificazione di quanto dovuto, e quindi di fatto propedeutica ad una vera e propria istanza di rimborsoe prima ancora a ottenere di non far operare le ritenute. Di conseguenza, non essendo contestato il fatto che l'importo oggetto dell'istanza fosse indeterminato, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza della Corte sopra richiamata e che va ribadita in questa sede, preclude la formazione del silenzio-rifiuto.

Pertanto, ha errato la C.T.R. a ritenere, senza peraltro alcuna reale motivazione, che la parte avesse quantificato, in base alla documentazione ad essa disponibile, l’importo del rimborso ad essa spettante.

3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta. In merito alle spese, vanno compensate le spese dei gradi di merito mentre la parte intimata va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso introduttivo;compensa le spese dei gradi di merito; condanna Daniela Ciarravano a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore di Agenzia delle entrat