Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under L. 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the taxpayer voluntarily settled the fiscal dispute under Law No. 197 of 2022. The appellant, Fratelli Poggi SRL, had paid the full amount owed to Tre Esse Italia SRL and the local municipality to terminate the controversy. Consequently, the court ruled that the legal proceedings were no longer necessary due to this definitive settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw No. 197 of 2022; The voluntary payment of the entire debt by the taxpayer to achieve a simplified settlement extinguishes the ongoing fiscal proceedings, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-MARIA PERRINO Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Relatore LIBERATO PAOLITTO Consigliere UGO CANDIA Consigliere GIUSEPPE LO SARDO Consigliere Oggetto: TRIBUTI ALTRI Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4350/2020 R.G. proposto da: DITTA FRATELLI POGGI SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. PARENTI LUIGI (PRNLGU61D17H501R) -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -controricorrente- COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3567/2019 depositata il 17/06/2019. Numero registro generale 4350/2020 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 19881/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha rigettato l’appello della contribuente;
2. ricorre per cassazione la ditta Fratelli Poggi s.r.l. con cinque motivi di ricorso;
3. resiste con controricorso la Tre Esse Italia s.r.l., che chiede il rigetto del ricorso; il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla l. n. 197 del 2022, con il pagamento dell’intera somma dovuta, in un’unica soluzione. Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del processo per la definizione agevolata in considerazione dell’avvenuto pagamento; spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M Dichiara l’estinzione; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 4350/2020 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 19881/2025 Data pubblicazione 17/07/2025