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Ordinanza — n. 19878/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed due to parties' mutual withdrawal and agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19878/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished following a mutual withdrawal by both the appellant and the respondent. The parties had agreed to terminate the proceedings with a compensation of litigation costs, adhering to a simplified settlement procedure. Consequently, the court ordered the extinction of the trial and the mutual offset of expenses without further analysis of the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties mutually withdraw an appeal and request cost compensation, the court must declare the extinction of the proceedings and order the offset of expenses, exempting the appellant from additional unified contribution fees.

Parole chiave

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mutual withdrawal appeal cost compensation agreement tax litigation extinction unified contribution exemption simplified settlement procedure diritti del contribuente lite in materia di contribuzioni pubbliche esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-MARIA PERRINO Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Relatore LIBERATO PAOLITTO Consigliere UGO CANDIA Consigliere GIUSEPPE LO SARDO Consigliere Oggetto: *ICI IMU ACCERTAMENTO Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26975/2019 R.G. proposto da: TRAVERTINO MORELLI F. C. SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. ARIANO SIMONE (RNASMN62C25L182C) -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO -intimato- Numero registro generale 26975/2019 Numero sezionale 672/2025 Numero di raccolta generale 19878/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 639/2019 depositata il 12/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La contribuente Travertino Morelli F. C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con 7 motivi di ricorso;

2. la Tre Esse Italia s.r.l. ha resistito con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso;

3. il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Numero registro generale 26975/2019 Numero sezionale 672/2025 Numero di raccolta generale 19878/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 26975/2019 Numero sezionale 672/2025 Numero di raccolta generale 19878/2025 Data pubblicazione 17/07/2025