Italian tax court dismisses appeal due to mutual withdrawal and agreement on simplified settlement terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following a mutual withdrawal by both parties. The appellant, Travertino Morelli F.C. SRL, and the respondent, Tre Esse Italia SRL, agreed to terminate the proceedings via a simplified settlement definition. Consequently, the court ordered the extinction of the trial with a mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When parties mutually withdraw an appeal and agree on a simplified settlement, the court must declare the trial extinguished and order mutual compensation of costs without requiring further payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-MARIA PERRINO Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Relatore LIBERATO PAOLITTO Consigliere UGO CANDIA Consigliere GIUSEPPE LO SARDO Consigliere Oggetto: *ICI IMU ACCERTAMENTO Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7684/2019 R.G. proposto da: TRAVERTINO MORELLI F C SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. ARIANO SIMONE (RNASMN62C25L182C) -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO -intimato- Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 5607/2018 depositata il 16/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La contribuente Travertino Morelli F. C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con 7 motivi di ricorso;
2. la Tre Esse Italia s.r.l. ha resistito con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso;
3. il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025