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Decreto — n. 19875/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19875/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19875/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 27771/2016 proposto da: IPERTUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Paolo Morganti e Mario Benedetti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2352/37/2016, depositata il 27 aprile 2016. Visto l’atto depositato il 5 marzo 2019 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19875/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 27771/2016 proposto da: IPERTUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Paolo Morganti e Mario Benedetti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2352/37/2016, depositata il 27 aprile 2016. Visto l’atto depositato il 5 marzo 2019 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità contenzioso tributario conseguenze del ritiro ritiro dell'azione giudiziaria arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 5 marzo 2019 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 27771/2016 proposto da: IPERTUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Paolo Morganti e Mario Benedetti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2352/37/2016, depositata il 27 aprile 2016. Visto l’atto depositato il 5 marzo 2019 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a