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Ordinanza — n. 19874/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via withdrawal and orders cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by both the appellant and the respondent. The parties agreed to terminate the proceedings with mutual cost compensation, invoking Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the judgment's extinction and the reciprocal settlement of litigation expenses without further fees.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When both parties withdraw an appeal, the proceedings are extinguished with mutual cost compensation, and no additional unified contribution is due.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual cost compensation unified contribution waiver civil procedure code tax appeal dismissal party agreement impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-MARIA PERRINO Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Relatore LIBERATO PAOLITTO Consigliere UGO CANDIA Consigliere GIUSEPPE LO SARDO Consigliere Oggetto: *ICI IMU ACCERTAMENTO Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19064/2018 R.G. proposto da: TRAVERTINO MORELLI C SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato MESSA VITTORIO (MSSVTR51R21E263Q) -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 8020/2017 depositata il 22/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello principale della contribuente con accoglimento di quello incidentale dell’ente di riscossione;

2. la Tre Esse s.r.l. ha resistito con controdeduzioni con richiesta di rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025