Ordinanza — n. 19873/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACampania n. 2242/2017 depositata il 10/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dalla contribuente società Fusaro Land s.r.l.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 19873/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Agenzia delle entrate riscossione e Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-MARIA PERRINO Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Relatore LIBERATO PAOLITTO Consigliere UGO CANDIA Consigliere GIUSEPPE LO SARDO Consigliere Oggetto: *TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22818/2017 R.G. proposto da: FUSARO LAND SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato DIACO CORRADO (DCICRD60D03I820W) -ricorrente- contro COMUNE DI BACOLI, (VNTSFN60T27G273Y) rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE VALERIO (BRNVLR45T17G716I) -controricorrente- nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Numero registro generale 22818/2017 Numero sezionale 668/2025 Numero di raccolta generale 19873/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Campania n. 2242/2017 depositata il 10/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dalla contribuente società Fusaro Land s.r.l.;
2. ricorre per cassazione la contribuente con tre motivi di ricorso; successivamente la ricorrente integra il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate riscossione;
3. resiste con controricorso il Comune di Bacoli con richiesta di rigetto del ricorso;
4. Agenzia delle entrate riscossione e Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o Numero registro generale 22818/2017 Numero sezionale 668/2025 Numero di raccolta generale 19873/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione; spese compensate. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 22818/2017 Numero sezionale 668/2025 Numero di raccolta generale 19873/2025 Data pubblicazione 17/07/2025