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Decreto — n. 19861/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19861/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19861/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'AQUILA n.62/2020 depositata il 04/02/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 23169/2020 Numero sezionale 2273/2025 Numero di raccolta generale 19861/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19861/2025 — snciv · Corte di Cassazione: letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 23169/2020 Numero sezionale 2273/2025 Numero di raccolta generale 19861/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie revoca del gratuito patrocinio desistenza dall'azione dispensa dal versamento delle spese estinzione dell'obbligazione deduzione per spese
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23169/2020 R.G. proposto da: TANZI GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato CANCRINI VINCENZO (CNCVCN63A16L103L) rappresentato e difeso dall'avvocato GASPARRONI MARCO (GSPMRC62R30L103B) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

L'AQUILA n.62/2020 depositata il 04/02/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 23169/2020 Numero sezionale 2273/2025 Numero di raccolta generale 19861/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 17/07/2025 Il Presidente Titolare Angelina Maria Perrino Numero registro generale 23169/2020 Numero sezionale 2273/2025 Numero di raccolta generale 19861/2025 Data pubblicazione 17/07/2025