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Ordinanza Interlocutoria — n. 19843/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding tax debt suspension under Rottamazione Quater rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19843/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal by remitting the case to the First President for further evaluation. The taxpayers sought suspension of tax proceedings after adhering to the 'Rottamazione Quater' debt restructuring plan, while the tax agency requested suspension until the final payment of the installment plan. The court deferred the decision on whether the law mandates suspension until full payment or allows immediate case closure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, della legge 197/2022; The court must determine whether adherence to the Rottamazione Quater plan automatically suspends tax litigation until debt satisfaction or permits immediate case termination.

Parole chiave

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Rottamazione Quater tax debt restructuring suspension of proceedings tax litigation installment plan Corte di Cassazione tributary dispute diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, della legge 197/2022
Rosanna Angarano 3 2.I ricorrenti hanno depositato una prima memoria ed una seconda memoria con le quali hanno dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31896/2021R.G. proposto da: SCAPERROTTA ALESSANDRO, SCAPERROTTA MARCO e SAMBITO MARIA, in proprio e quali eredi di SCAPERROTTA LIBERATO, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaele Marenghi; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, sezione staccata SALERNO, n. 3819/2021, depositata il 5 maggio 2021; Rottamazione quater –rinvio a N.R. Cons. est.

Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025; Rilevato che: L’Agenzia delle entrate notificava a Liberato Scaperrotta avviso di accertamento con il quale, sulla scorta di indagini bancarie, recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2010, maggiori redditi, in ragione di movimentazioni ritenute non giustificate che imputava a « reddito diverso», non dichiarato per complessivi € 98.894,00 e, successivamente, con provvedimento di autotutela parziale, rideterminato in € 94.394,00.

Avverso detto atto impositivo il contribuente spiegava ricorso innanzi alla CTP di Avellino chelo rigettava con sentenza riformata in appello dalla CTR. La sentenza di secondo grado, su ricorso, dell’Agenzia delle entrate, veniva annullata con rinviocon ordinanza n. 27376 del 2019 di questa Corte. Il giudizio veniva riassunto da Scaperrotta Alessandro, Sambito Maria, Scaperrotta Marco, in proprio e quali eredi di Scaperrotta Liberato, innanzi alla CTR che, con la sentenza di cui all’epigrafe , rigettava l’appello all’epoca proposto dal dante causa e confermava la sentenza di primo grado.

Avverso detta ultima sentenza Scaperrotta Alessandro, Sambito Maria e Scaperrotta Marco hanno proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle entrate – originariamente rimasta intimata, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 29091 del 2024 con la quale questa Corte, rilevata la nullità della notifica in quanto avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato nonostante quest’ultima non fosse costituita in appello, ne ha disposto la rinnovazione – ha depos i tato controricorso. Cons. est. Rosanna Angarano 3 2.I ricorrenti hanno depositato una prima memoria ed una seconda memoria con le quali hanno dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge n. 197 del 2022, provvedendo alla “rottamazione”delle cartelle.

L’Agenzia delle entrate, a propria volta, ha depositato una memoria con la quale ha dato atto che, con rifermento all’avviso di accertamento impugnato, oltre a due sgravi, risulta depositata dal contribuente istanza di adesione alla rottamazione quater n. W-2023062908368608, in accoglimento della quale, l’Agente della Riscossione ha emesso la Comunicazione delle somme dovute n. 01290202300284371180, per euro 41.119,69 ripartiti in diciotto rate e che la partecontribuente è in regola con i pagamenti. Per l’effetto, ha chiesto che il giudizio sia sospeso sino alla scadenza del termine di pagamento dell’ultima rata del piano di rateazione.

Considerato che:

1. Con ordinanza del 5 marzo 2025, n. 5830 questa Corte ha rimesso alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».

Cons. est. Rosanna Angarano 4 2. La questione è stata già rimessa alle Sezioni Unite; di conseguenza, deveessere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine della sua definizione in data successiva alla de