Cassation court allows tax agency appeal, ruling retroactive application of 1960 law to labor intermediaries.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to retry the case. The agency argued that the 1960 law on labor intermediaries applied retroactively to 2001 facts, whereas the lower court incorrectly relied on the 2003 law. The court found the lower court's failure to address the res judicata exception from a prior 2011 judgment also constituted a procedural error. Consequently, the decision was annulled and remitted for a new examination by a different tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 L. 1369/1960; Art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. 276/2003: The prohibition on labor intermediation established by the 1960 law applies retroactively to facts occurring before the 2003 decree, binding the intermediary to withholding obligations regardless of subsequent legislative changes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5527/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro FALLIMENTO RO.GI. s.r.l., in persona del curatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 733/13/2021, depositata in data 25 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:
1. La R O .GI. s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. RJ807A100785/2006, per omesso versamento di ritenute per l’anno 2001, e l’atto di contestazione n. RJ8COA1O1051/2006; gli atti traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Oggetto: Lavoratore - Interposizione - Art. 27, comma 2, d.lgs. 276/2003 -Applicazione retroattiva -Esclusione Guardia di Finanza il 19 febbraio 2003, a seguito di una visita ispettiva effettuata presso la società; gli ispettori del Lavoro avevano acclarato che alcune lavoratrici, formalmente dipendenti della società cooperativa ‘I ragazzini’ alla quale la RO.GI. aveva affidato l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro, in realtà lavoravano alle dipendenze della RO.GI. (avente sede nel medesimo indirizzo della cooperativa, Via Umberto n. 86, Catania); di qui, la contestazione della violazione dell’art. 1 l. 1369/1960.
La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso, ritenendo che la mera violazione della suddetta norma non giustificasse la qualificazione della RO.GI. quale sostituto d’imposta.
2. Interposto gravame dall’Ufficio, la società rimaneva contumace. L’appellante eccepiva, in particolare, il giudicato formatosi per l’anno 2002, in virtù della sentenza della CTR n. 426/34/2011, che aveva respinto la tesi difensiva della società, confermando l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2002. LaCommissione tributaria regionale della Sicilia confermava la sentenza di prime cure evidenziando che il rapporto di lavoro con l’interponente può sorgere solo quando il lavoratore presenti il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., e, pertanto, in difetto di tale azione, nessun obbligo di ritenuta sorge in capo all’interponente.
3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. Il giudizio, fissato per l’adunanza camerale del 14/11/2024, fu rinviato a nuovo ruolo stante la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della società in primo grado. Rinnovata la notifica del ricorso, la curatela non ha svolto difese nel presente giudizio. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 03/07/2025. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Ufficio lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3 c od . p roc . c iv ., la « violazione dell’art. 23 del DPR 29.9.1973, n. 600, in relazione all’art. 1 della L. 23.10.1960, n. 1369, nonché dell’art. 85, comma 1, lett. c), del DLgs 10.9.2003, n. 276, e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3-bis, del cit. Dlgs n. 276/2003». Dopo aver riportato le norme richiamate, assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuta abrogata, all’epoca dei fatti di causa, la l. 1369/1960; di contro - sottolinea l’Agenzia - la sua abrogazione si è avuta solo con il d.lgs. n. 276/2003.
Nella specie, poiché non era stato provato il versamento, da parte della cooperativa, delle ritenute, la CTR avrebbe dovuto applicare la disciplina dettata dalla legge n. 1369/1960, secondo la quale ricadono sull’interponente che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori gli obblighi, anche fiscali, del datore di lavoro. Il motivo è fondato. LaCTR basa la sua decisione su una cornice normativa (il d.lgs. n. 276/2003) non vigente all’epoca dei fatti; nel 2001 il divieto di interposizione seguiva, infatti,la vecchia disciplina di cui alla legge n. 1369 del 1960.
Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, Cass. n. 21818/2006), detta normativa continua ad applicarsi alle fattispecie, come quella oggetto del presente giudizio, ricadenti temporalmente nel periodo antecedente all’entrata in vigore del predetto decreto D.lgs. n. 276/2003. Per l’effetto, è inconferente il richiamo operato dalla CTR alla necessità della proposizione, da parte del lavoratore, del ricorso giurisdizionale volto al riconoscimento del rapporto di lavoro con il soggetto interponente.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la «nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma n.4 cpc, per violazione dell’art. 324 cpc, nonché dell’art. 2909 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc». Lamenta, in sostanza, l’omessa pronuncia, da parte della CTR, sull’eccezione di giudicato ritualmente sollevata in appello. Il motivo è fondato. La CTR ha, invero, omesso qualsiasi decisione sull’eccezione di giudicato proposta dall’Ufficio con l’atto di appello, giudicato costituito dalla sentenza della CTR n. 426/34/2011, depositata il 24 ottobre 2011, che aveva deciso l’impugnazione della società contro l’avviso di accertamento, fondato sui medesimi fatti, emesso per l’anno successivo (2002) a quello per cui è l’odierno giudizio. Spetterà, invero, al giudice del rinvio valutare la fondatezza della detta eccezione, previa verifica della identità della violazione contestata e dei fatti acclarati, non essendo esclusa la possibilità di una variazione annuale dei medesimi (cfr. Cass. n. 21824/2018).
3. Il ricorso va, in definitiva, accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda anuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame, ed alla liquidazione