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Ordinanza — n. 19716/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of specific grounds and non-retroactive application of new reimbursement limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19716/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission ruling in favor of a taxpayer seeking seismic tax refunds. The agency argued the claim was inadmissible due to missing details and that new budget caps should apply retroactively. The court rejected both points, finding the appeal lacked specific procedural grounds and correctly applying the principle that new reimbursement limits do not affect the underlying right to claim.

Regesto Legislator

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Art. 18, 19, 21 D.Lgs. 546/1992; Art. 1, comma 665, L. 190/2014: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the procedural acts relied upon, and subsequent legislative amendments limiting reimbursement amounts apply only to proceedings initiated after their entry into force.

Parole chiave

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tax refund appeal seismic relief benefits procedural inadmissibility retroactive legislation budgetary caps tax administration cassation review detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 18, 19, 21 of D.Lgs. n. 546 of 31 December 1992
Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), così impedendo l’esercizio del potere – ad opera di questa Corte -di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo stesso (Cass. 10 marzo 2021, n. 6729 ; Cass.19/10/2021, n. 28828;Cass. 14/96/2023, n. 17013).
Art. 1, comma 665 of Law n. 190 of 2014
Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), così impedendo l’esercizio del potere – ad opera di questa Corte -di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo stesso (Cass. 10 marzo 2021, n. 6729 ; Cass.19/10/2021, n. 28828;Cass. 14/96/2023, n. 17013).
Art. 16 octies of D.L. n. 91 of 2017
190 del 2014, così come modificato dall'art. 16 octies del d.l.
Art. 360 comma 1 n. 4 of the Code of Civil Procedure
546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 366, first comma, n. 6 of the Code of Civil Procedure
546, è da ritenersi generico e , perciò, inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15/01/2019, n. 777
Cass. 18/11/2015, n. 23575
Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n.
Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726
23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), così impedendo l’esercizio del potere – ad opera di questa Corte -di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo stesso (Cass.
Cass. 10 marzo 2021, n. 6729
22726), così impedendo l’esercizio del potere – ad opera di questa Corte -di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo stesso (Cass. 10 marzo 2021, n. 6729 ; Cass.19/10/2021, n.
Cass. 19/10/2021, n. 28828
Cass. 14/96/2023, n. 17013
28828;Cass. 14/96/2023, n. 17013).
Cass. 22/02/2018, n. 4291
Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass.14/03/2018, n.
Cass. 14/03/2018, n. 6213
Cass. 22/02/2019, n. 5300
6213; Cass. 22/02/2019, n. 5300; Cass.30/09/2020, n.
Cass. 30/09/2020, n. 20790
Cass. 25/03/2021, n. 8393
20790; Cass. 25/03/2021, n. 8393).
Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4570
; Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4570).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8560/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro DISTEFANO ANGELO; -intimato- avverso S entenza della Commissione Tributaria della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n.5098/2019, depositata i l 27/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Angelo Distefano, in data 3 aprile 2008, presentava istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992 in quanto residente in uno dei comuni colpiti da gli eventi sismici del dicembre 1990, perciò spettandogli le agevolazioni previste dalla Legge n. 289/2002.

2. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate il contribuente presentava ricorso dinnanzi alla CTPdi Ragusa. Resisteva l’Agenzia, sostenendo che le agevolazioni in questione erano applicabili esclusivamente ai soggetti che, al momento dell’entrata in vigore della legge, risultavano in difetto, e non anche a coloro che, alla medesima data, avevano adempiuto al versamento delle imposte.

3. L’adita CTP accoglieva il ricorso e l’Ufficio impugnava tale decisione, avanzando in sede d’appello le seguenticensure: ribadiva che il rimborso spettava solo ai soggetti che ave ssero richiesto la sospensione del pagamento delle imposte; deduceva che le agevolazioni non spettasserocomunque, in tesi, a l contribuente per la sua qualità di lavoratore dipendente, ma al sostitutod’impostache aveva operato le ritenute, ed infine eccepiva la decadenza dell’istanza di rimborso.

4. La Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

5. Avverso la predetta sentenza l’Amministrazione finanziaria ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivodi ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per non avere egli né indicato il quantumrichiesto, né fornito la prova di avere versato quanto poi chiesto in restituzione all'ufficio. 1.1.

Il motivo, incentrato sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto, che avrebbe escluso la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, con conseguente violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.lvo.31 dicembre 1992 n. 546, è da ritenersi generico e , perciò, inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, né indicato quando e dove fosse stata prodotta nel giudizio di merito: non risulta, quindi , soddisfatto l’onere di cui alla norma appena richiamata, implicante la necessità della specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del motivo , degli atti processuali e dei documenti sui quali la censurasi fonda, nonché dei dati indispensabili all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass.15/01/2019, n. 777;

Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), così impedendo l’esercizio del potere – ad opera di questa Corte -di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo stesso (Cass. 10 marzo 2021, n. 6729 ; Cass.19/10/2021, n. 28828;Cass. 14/96/2023, n. 17013).

2. Con il secondo motivodi ricorso , l'Agenzia delle entrate deduce , in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione art. 1, comma 665 , della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017. La ricorrente sostiene che la normativa da ultimo citata era applicabile al presente giudizio, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 27 agosto 2019 e, quindi , dopo l'entrata in vigore del citato art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 (13 agosto 2017) .

Pertanto, afferma che le somme da corrispondere al contribuente erano destinate a ridursi in percentuale, nel caso che gli importi complessivi dovuti eccedessero le risorse stanziate in bilancio. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Questa Corte, a tale riguardo , ha affermato che « La norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza»(v., ex multis, v.

Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass.14/03/2018, n. 6213; Cass. 22/02/2019, n. 5300; Cass.30/09/2020, n. 20790; Cass. 25/03/2021, n. 8393). 2.3. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., tra le tante , Cass. 22/02/2018, n. 4291 , cit. ; Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4570).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Inoltre, rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass.