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Sentenza — n. 19695/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax abuse claim where sole purpose of corporate structure was tax evasion without economic substance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19695/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax appeal filed by Giuseppina Giordano and her family members against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayers argued that selling company shares instead of land constituted a valid legal transaction, but the court found the company was created solely to facilitate tax avoidance. Consequently, the court ruled that the lack of genuine economic substance beyond tax savings constituted an abuse of right, leading to the rejection of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 1046 c.c.; Art. 1047 c.c.: Where a corporate structure is established and utilized exclusively to achieve tax savings without any other economic purpose or reasonable justification, the operation constitutes an abuse of right and is subject to requalification.

Parole chiave

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abuse of right tax evasion corporate veil economic substance tax avoidance tax abuse legal fiction cessione di azienda

Disposizioni normative citate

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l. n. 191/2009
Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della l. n. 191/2009 e del d.lgs.
d.lgs. n. 128/2015
191/2009 e del d.lgs. n. 128/2015, nonché omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2909 cod. civ
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c.), costituito dall'assenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina antielusiva.
art. 360 cod. proc. civ
5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., attiene all’ipotesi in cui il giudice del merito non abbia considerato un fatto storico decisivo ai fini della pronuncia.
art. 37-bis d.p.r. n. 600/1973
5.Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis, d.p.r.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giuseppina GIORDANO, Ugo MILIA, Paola MILIA, Roberto MILIA, con avv. Giuliano Milia e Augusto La Morgia; - ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 17 depositata il 14 gennaio 2019. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del tre giugno 2025 dal consigliere Alberto Crivelli.

Dato atto che il Sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola ha concluso per il rigetto del ricorso di Giuseppina Giordano e la declaratoria d’estinzione dello stesso nei confronti degli altri ricorrenti Dato atto che la difesa erariale ha chiesto l’estinzione per i tre rinuncianti e rigetto nel resto del ricorso. ABUSO DEL DIRITTO RILEVATO CHE 1.La Corte di giustizia tributaria dell'Abruzzo, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha respinto l'originario ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento Irpef per l'anno di imposta 2012, fondati sulla riqualificazione di una vendita da parte degli stessi delle quote societarie della SBM 2 s.r.l. in favore della Gemini s.r.l. come vendita del terreno precedentemente acquistato dalla stessa società (costituita dai ricorrenti nel 2009 e che acquistò il terreno stesso stipulando un contratto definitivo in esecuzione di un preliminare stipulato nel 2008 da altra società della famiglia, Sirlex 3 s.r.l., avvalendosi della clausola di acquisto “per persona da nominare”) e sulla conseguente tassazione della plusvalenza dell'immobile a carico delle persone fisiche.

Dopo aver richiamato i principi in tema di abuso del diritto, i giudici d’appello hanno osservato come la società fosse stata costituita al solo scopo di acquistare e successivamente rivendere il terreno, sicché l'intera operazione tradiva un uso elusivo dello schema causale societario: l'utilizzo dell'immobile da parte della società, infatti, non trovava alcuna ragione economica apprezzabile e nessuna rilevanza poteva assegnarsi al fatto che gli atti in questione fossero stati realizzati in un arco temporale non propriamente breve (tre anni).

Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, e frattanto Paola, Roberto e Ugo Milia hanno rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite. CONSIDERATO CHE 1.Deve preliminarmente prendersi atto dell'avvenuta rinuncia al ricorso da parte di tre dei quattro ricorrenti. Tale rinuncia, sottoscritta digitalmente dai ricorrenti stessi, determina l’estinzione della lite. Poiché la difesa erariale dà atto dell’assenso dell’Agenzia alla rinuncia a spese compensate, per la relativa controversia deve provvedersi in conformità relativamente alle spese. 2.Vanno ora esaminati i motivi con riferimento alla controversia inerente all’unico ricorrente non rinunciante, Giuseppina Giordano.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ. affermandosi la sussistenza di un giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 935/2018. 2.1. Il motivo è infondato. La sentenza, infatti, è stata pronunciata inter partes e riguarda sempre la riqualificazione della cessione di quote come cessione di terreno, ma inerisce alle imposte indirette di registro, ipotecarie e catastali. Orbene nel processo tributario, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardano tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto (v.

Cass. n. 24416 del 2024).

3. Con il secondo motivo si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo (ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.), costituito dall'assenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina antielusiva. 3.1. Il motivo è inammissibile. In effetti il vizio disciplinato dal richiamato n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., attiene all’ipotesi in cui il giudice del merito non abbia considerato un fatto storico decisivo ai fini della pronuncia. Nella specie invece si pone l'accento sui presupposti della disciplina antielusiva (la verifica della sostanza economica dell'operazione, natura indebita del vantaggio fiscale, l'essenzialità o meno del vantaggio quale effetto dell'operazione) che vengono individuati (o meglio la cui assenza viene individuata) sulla base di una ricostruzione alternativa rispetto a quella proposta dal giudice del merito, peraltro anche mescolando aspetti relativi piuttosto all’accertamento fiscale, così ripercorrendo un giudizio di fatto già svolto e certo non più deducibile in sede di legittimità.

In altri termini la CTR ricostruisce il disegno abusivo attraverso elementi indiziari costituiti dalla costituzione della SBM 2 s.r.l. subito dopo che era stata modificata la destinazione urbanistica del terreno, nel 2009; dalla successiva stipula del definitivo proprio a cura della SBM 2 s.r.l.; nel non aver svolto la società, in tre anni, alcuna altra attività se non l’acquisto e la valorizzazione del suddetto terreno. Da tali elementi desume la strumentalità della costituzione della società alla cessione del terreno, e dunque che solo questo fosse lo scopo della società, per cui la cessione di quote si è (in tale prospettiva) ridotta a una cessione di bene, restando indifferente che l’acquisto sia avvenuto da parte della società e non dei soci.

Viceversa, appunto in alternativa, la ricorrente deduce che il fine elusivo e i relativi presupposti non vi erano perché il vantaggio fiscale dipendeva dall’accesso alla rivalutazione e pagamento dell’imposta sostitutiva sul valore delle quote di partecipazione; non poteva ritenersi un collegamento negoziale tra i vari atti perché la cessione delle quote avvenne a tre anni di distanza dalla costituzione della SBM 2; al momento della costituzione della società il terreno era ancora di terzi e non era stata fatta la variazione di destinazione urbanistica; la stipula del preliminare era anteriore a siffatta variazione; la società non ricorse a finanziamenti soci ma a un mutuo bancario; per adattare alle esigenze dei cessionari delle quote il terreno fu necessario chiedere una variante; all’epoca della costituzione della SBM 2 la Gemini s.r.l. (acquirente delle quote) aveva un programma di acquisto differente, solo successivamente venuto meno; la cessione delle quote si rese necessaria per non perdere la titolarità del permesso unico e realizzare il manufatto poi affittato.

Come si vede appunto una ricostruzione alternativa, peraltro in gran parte basata o su elementi di fatto contrari agli accertamenti in fatto svolti dal giudice di merito (es. i tempi della variazione urbanistica rispetto alla costituzione della società), o comunque su elementi dagli stessi comunque esaminati (tra tutti la rilevanza del permesso unico, che costituirebbe la ragione economica dell’operazione, smentita dalla CTR).

4. Col terzo motivo poi, si deduce violazione degli artt. 2463, 2468 e 2469, cod. civ. 4.1.Nel motivo si mette in evidenza la distinzione fra la cessione di quote e cessione di un terreno, trascurando così la ratio della sentenza, la quale però non confonde tra la natura giuridica di tali tipologie di rapporti, ma considera le due operazioni sostanzialmente collegate e caratterizzate da un abuso dell'utilizzo dello strumento societario da parte degli interessati. Il motivo dunque non si confronta con la sentenza e dev’essere respinto. 5.Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis, d.p.r. n. 600/1973, in quanto erroneamente la CTR avrebbe censurato come abusivo il comportamento che invece costituirebbe legittimo risparmio d’imposta, consistendo nella fruizione – tra diverse soluzioni messe a disposizione – di quella fiscalmente più favorevole. 5.1.

Il motivo è infondato. La contribuente porta a sostegno della propria tesi una serie di provvedimenti di prassi nonché la relazione di accompagnamento all’art. 37-bis d.p.r. n. 600/1973, ma trascura un elemento fondamentale, invece ben evidenziato nella sentenza impugnata, e cioè che l’operazione posta in essere, consistente come detto nella costituzione di una società e nell’acquisto suo tramite di un terreno, poi ceduto attraverso la cessione delle quote relative alla società stessa, la quale come detto si è solo occupata dell’acquisto e valorizzazione di quel bene, in base ad elementi che si sono rassegnati e che sono stati accertati in fatto dalla CTR, è avvenuto senza una valida ragione economica.

Nulla, infatti, impedisce al contribuente di giungere a determinati risultati, come la dismissione di un terreno, attraverso la cessione di quote sociali di una società che quel terreno possegga, o di quote sociali anziché di un’azienda (per restare in quest’ultimo caso, all’esempio formulato nella relazione di accompagnamento), ma ciò in tanto in quanto quelle operazioni rivestano una valida ragione economica che non si riduca al mero risparmio fiscale. Orbene nella specie, come detto, la CTR ha accertato che la costituzione della società SBM 2 s.r.l., e le successive operazioni, null’altro scopo ebbero se non il risparmio fiscale, sulla base di tutti gli elementi che si sono rassegnati escluso un altro interesse economico.

Anzi a ben vedere mentre il giudice d’appello ricostruisce l’assenza di un interesse economico ulteriore rispetto al risparmio fiscale, sulla base di indici che condivisibilmente portano alla presunzione circa la relativa assenza del primo (la costituzione della società subito dopo la modifica urbanistica, il mancato svolgimento di altra attività che non fosse la valorizzazione di quell’unico immobile, la stessa non strumentalità della costituzione al finanziamento dell’acquisto, visto che esso venne da un mutuo ipotecario) nessuna indicazione di un autentico interesse economico ulteriore viene indicato, che non sia costituito dalla reiterata affermazione delle differenze giuridiche fra la cessione di un terreno e quello di quote sociali.

6. Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della l. n. 191/2009 e del d.lgs. n. 128/2015, nonché omesso esame di un fatto decisivo. 6.1. Il motivo, che si presenta coacervato fra censure tra loro intrecciate, sebbene ben difficilmente vi si riesca a ravvisare il fatto storico che sarebbe stato trascurato dai giudici d’appello, è essenzialmente volto ancora una volta a censurare gli accertamenti in fatto svolti dal giudice del merito in ordine alla ricorrenza di un’ipotesi di abuso del diritto, senza quindi ritenere invece la pretesa fondatezza delle “ragioni extrafiscali non marginali” proposte dal ricorrente, ed alla cui esclusione la ricorrente non si rassegna. Per le suddette ragioni il motivo risulta indubbiamente infondato.

7. In definitiva con riferimento alla controversia riguardante Giuseppina Giordano il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capo alla stessa. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alla controversia introdotta da Ugo Milia, Paola Milia e Roberto Milia, dichiarando le relative spese integralmente compensate fra le parti. Rigetta il ricorso proposto da Giuseppina Giordano, condannando la stessa alla rifusione delle spese che liquida in € 13.000,00oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono in capo alla sola Giuseppina Giordano i presupposti pr