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Ordinanza — n. 19688/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to mandatory joinder violation requiring all partners in a de facto company to be present.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19688/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lower court's judgment null and void, remanding the case to the first instance tribunal. The appellant, Daniela Proietto, challenged a tax assessment regarding a de facto company she allegedly formed with others, arguing procedural errors. The court ruled that the lower proceedings were fundamentally flawed because they failed to include all necessary co-litigants (the other partners) in the trial, violating mandatory joinder rules essential for resolving disputes over de facto companies.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; D.Lgs. 546/1992; Art. 2247 c.c.: In tax proceedings concerning the existence of a de facto company, mandatory joinder of all partners is required; absence of such joinder renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory joinder de facto company tax litigation procedural nullity co-litigants tax assessment remand to first instance società fittizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
Art. 36 of Legislative Decree No. 546 of 1992
Art. 360, first paragraph, numbers 3 and 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 2247 of the Civil Code

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23261/2018
Cass. n. 14387/2014
Cass. n. 15566/2018
14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
Cass. S.U. 14815/2008
Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass.
Cass. V, n. 3789/2018
14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14125/2024 R.G. proposto da PROIETTO DANIELA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato OLGA PORTA (PRTLGO71H60F839I) , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: olgaporta@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6951/2023 depositata i l 05/12/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente Proietto Daniela era attinta da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2009, per maggior reddito quale socia al 20% della società di fatto costituita da ella medesima in sodalizio con i signori Torre Luca, Torr e Gennaro, Pieroni Loretta Daniela e Grussu Valentino. Nello specifico, veniva contestata la costituzione di una società estera, la Transilvania Phone, con sede in Romania, per la commercializzazione di telefoni in violazione di Iva comunitaria per operazioni fittiziamente avvenute “estero – Italia”, con l’int erposta società rumena, in luogo della reale operazione “Italia – Italia” con la dissimulata società di fatto.

La contribuente ha adito il giudice di prossimità, contestando l’esistenza della “frode carosello”, ma i gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, poi illustrati con memoria. Spiega controricorso l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato. In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per la cassazione con rinvio al primo giudice, per violazione del litisconsorzio necessario.

CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 132 del codice di procedura civile, nonché 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nello specifico, si lamenta motivazione parvente. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 e 5 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 2247 del codice civile. Nello specifico si lamenta il mancato accertamento dell’insussistenza degli elementi propri della società, donde non poteva essere accertata una “società di fatto” fra la contribuente e gli altri soggetti coinvolti nell’accertamento.

2. In via preliminare di rito va rilevata la violazione del contraddittorio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario fra una presunta società di fatto e i suoi soci. 2.1. Il ricorso allibrato avanti questa Corte con il numero 7097/2017 è stato definito con ordinanza n. 31974/2021, che ha cassato con rinvio al primo giudice la sentenza attinente l’accertamento per maggior reddito di altro socio della medesima società difatto, sig. Grussu Valentino. Altresì, più specificamente, va ricordata l’ordinanza di questa Corte n. 18431/24, dep. il 5 luglio 2024, resa in controversia per l’anno d’imposta 2008 riguardante la medesima contribuente Daniela Proietto.

Al riguardo, anche in questa sede, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti" (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). 2.2.

I gradi di merito sono stati celebrati in violazione del prefato litisconsorzio necessario e quindi sono radicalmente nulli, né è possibile ricomporre il litisconsorzio in questa sede, come pure ammesso da questa Suprema Corte di legittimità, a determinate condizioni, qui non sussistenti (cfr. Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).

3. Pertanto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, con rimessione al primo giudice. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, la corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di Roma, in diversa composizione, cui