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Ordinanza — n. 19677/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax trial null due to lack of necessary joinder of all partners in a de facto company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19677/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower tax judgment null and remanded the case to the first instance court. The taxpayer argued the proceedings were flawed, but the Agency of Revenue contended the decision violated mandatory joinder rules. The court ruled that a de facto company requires all partners to be parties, making the absence of necessary co-litigants a fatal defect that cannot be cured.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 101, 102, 107 c.p.c.; Art. 10, 14 D.Lgs. 546/1992: In tax proceedings concerning a de facto company, necessary joinder of all partners is mandatory; absence of such joinder renders the judgment absolutely null and subject to ex officio review.

Parole chiave

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de facto company necessary joinder tax litigation nullity contradictory procedure absorption of grounds truffa per mestiere indagine internazionale per truffa nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 101, 102 and 107 of the Code of Civil Procedure
Art. 10 and 14 of Legislative Decree No. 546 of 1992
Art. 360, first paragraph, number 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 295 of the Code of Civil Procedure
Art. 36, second paragraph, number 4 of Legislative Decree No. 546 of 1992
Art. 2909 of the Civil Code

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23261/2018
Cass. n. 14387/2014
Cass. n. 15566/2018
14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
Cass. S.U. 14815/2008
Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass.
Cass. V, n. 3789/2018
14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15813/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GRUSSU VALENTINO, rappresentato e dife so da ll'avvocato OLGA PORTA (PRTLGO71H60F839I) e dall’avvocato FULVIO DE LUISE (DLSFLV49L21F839C), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 497/2018 depositata il 31/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Grussu Valentino era attinto da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2008, per maggior reddito quale socio al 20% della società di fatto costituita da egli medesimo in sodalizio con i signori TorreLuca, Torre Gennaro, Proietto Daniela e Pieroni Loretta. Nello specifico, veniva contestata la costituzione di una società estera, la Transilvania Phone, con sede in Romania, per la commercializzazione di telefoni in violazione di Iva comunitaria per operazioni fittiziamente avvenute “estero – Italia”, con l’int erposta società rumena, in luogo della reale operazione “Italia – Italia” con la dissimulata società di fatto.

Il contribuente ha adito il giudice di prossimità, contestando l’esistenza della “frode carosello”, esitando in sentenza di inammissibilità per mancata allegazione dell’atto impositivo, riformata poi in appello ove le sue ragioni hanno trovato apprezzamento. Donde ricorre l’Agenzia delle entrate, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a quattro mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO 1.

Vengono proposti quattro motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 101,102 e 107 del codice di procedura civile, nonché degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nello specifico, si lamenta la violazione del litisconsorzio necessario fra società e soci qualora si controverta dell'esistenza di una società di fatto. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 295 del medesimo codice di rito.

Nello specifico si lamenta pregiudizialità del giudizio allibrato avanti questa Corte numero 7097 del 2017, inerente l'esistenza del litisconsorzio fra società e soci. 1.3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile lamentando nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'articolo 36, secondo comma, numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nello specifico si lamenta motivazione per relationem, non criticamente ed autonomamente valutata e, pertanto, illegittima. 1.4.

Con il quarto ed ultimo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 2909 del codice civile. Nel concreto, si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia fatto riferimento ad altra sentenza non passata in giudicato.

2. Risulta fondato ed assorbente il primo motivo. 2.1. Il ricorso allibrato avanti questa Corte con il numero 7097/2017 è stato definito con ordinanza n. 31974/2021, che ha cassato con rinvio al primo giudice la sentenza attinente l’accertamento per maggior reddito dell’odierno controricorrente, per violazione del contraddittorio fra società di fatto e soci. Al riguardo, anche in questa sede, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti" (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). 2.2.

I gradi di merito sono stati celebrati in violazione del prefato litisconsorzio necessario e quindi sono radicalmente nulli, né è possibile ricomporre il litisconsorzio in questa sede, come pure ammesso da questa Suprema Corte di legittimità, a determinate condizioni, qui non sussistenti (cfr. Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).

3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, con rimessione al primo giudice. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composiz