Ordinanza Interlocutoria — n. 19643/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Commissione tributaria regionale del Molise ( hinc: CTR), con la sentenza n. 476/2021 depositata in data 03/11/2021, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e quello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 316/2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 19643/2025 — snciv · Corte di Cassazione: In via preliminare occorre rilevare che il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1422/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TRADIZIONI MOLISANE DI SASSANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) rappresentato e difeso dall'avvocato DE BONIS VITTORIO (DBNVTR81L23G942T) -controricorrente- nonché contro SASSANO FRANCESCO, TRADIZIONI MOLISANE DI SASSANO FRANCESCO -intimati- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE n.476/2021 depositata i l 03/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:
1. La Commissione tributaria regionale del Molise ( hinc: CTR), con la sentenza n. 476/2021 depositata in data 03/11/2021, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e quello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 316/2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013.
3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
4. Il contribuente ha proposto controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi. Considerato che:
1. In via preliminare occorre rilevare che il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. - Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentaleobbligatorio in relazione ai tributi armonizzati.
2. Questa Corte, con ordinanza 22/03/2024, n. 7829 ha rilevato che: «La rilevanza e il peso di queste considerazioni nell’ambito della valutazione della “prova di resistenza” dipendono dal criterio di giudizio adottato; peraltro, la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale su contenuto e limiti della “prova di resistenza” nonché la mancanza di precise indicazioni su quanto a fondo ci si debba spingere nella valutazione delle difese addotte dal contribuente rendono assai incerta l’individuazione del corretto metro di giudizio, tanto da giustificare l’intervento delle Sezioni Unite.» 2.1. È opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in data successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione posta dall’ordinanza n. 7829 del 2024, impregiudicata la valutazione dei motivi posti a fondamento sia del ricorso principale ch e del ricorso incidentale. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con