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Ordinanza — n. 19636/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax judgment null due to violation of necessary joinder of partners in fact company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19636/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lower tax judgment null and remanded the case to the first instance court. The appellant argued for procedural errors, but the court found the primary issue was the lack of necessary joinder of all partners in the fact company. Consequently, the entire proceeding was voided because the decision could not be valid without the participation of all involved parties.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.c.; Art. 62 D.Lgs. 546/1992: In tax proceedings concerning the existence of a fact company, necessary joinder of all partners is required; absence of such joinder renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

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necessary joinder of parties fact company tax dispute procedural nullity contradictory hearing violation remittal to first instance indagine internazionale per truffa inchiesta per falsità atti indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 62 D.Lgs. 546/1992
Art. 41 Carta EDU
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo si prospetta ancora censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile lamentando nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito, degli articoli 7 e 62 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23261/2018
Cass. n. 14387/2014
Cass. n. 15566/2018
14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
Cass. S.U. 14815/2008
Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass.
Cass. V, n. 3789/2018
14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11486/2024 R.G. proposto da PIERONI LORETTA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MORRONE LUIGI (MRRLGU56D08H919C), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: luigi.morrone@avvocaticrotone.legalmail.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA n.784/2023 depositata i l 15/11/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente Pieroni Loretta era attinta da avviso di accertamento per gli anni di imposta 2009 e 2010 , per maggior reddito quale socia al 20% della società di fatto costituita da ella medesima in sodalizio con i signori Torre Luca, Torr e Gennaro, Proietto Daniela e Grussu Valentino. Nello specifico, veniva contestata la costituzione di una società estera, la Transilvania Phone, con sede in Romania, per la commercializzazione di telefoni in violazione di Iva comunitaria per operazioni fittiziamente avvenute “estero – Italia”, con l’int erposta società rumena, in luogo della reale operazione “Italia – Italia” con la dissimulata società di fatto.

La contribuente ha adito il giudice di prossimità, contestando l’esistenza della “frode carosello”, ma i gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, poi illustrati con memoria. Spiega controricorso l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato. In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

CONSIDERATO 1. Vengono proposti tre motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 102 del codice di procedura civile, nonché 62 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nello specifico, si lamenta la violazione del litisconsorzio necessario fra società e soci qualora si controverta dell'esistenza di una società di fatto. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 41 della Carta EDU.

Nello specifico si lamenta la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, e conseguente nullità degli atti impositivi a valle. 1.3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile lamentando nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito, degli articoli 7 e 62 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nello specifico si lamenta mancata pronuncia sul VII motivo di appello, relativo all’incompetenza del funzionario a sottoscrivere l’atto impositivo.

2. Risulta fondato ed assorbente il primo motivo. 2.1. Il ricorso allibrato avanti questa Corte con il numero 7097/2017 è stato definito con ordinanza n. 31974/2021, che ha cassato con rinvio al primo giudice la sentenza attinente l’accertamento per maggior reddito di altro socio della medesima società difatto, sig. Grussu Valentino. Al riguardo, anche in questa sede, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti" (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). 2.2.

I gradi di merito sono stati celebrati in violazione del prefato litisconsorzio necessario e quindi sono radicalmente nulli, né è possibile ricomporre il litisconsorzio in questa sede, come pure ammesso da questa Suprema Corte di legittimità, a determinate condizioni, qui non sussistenti (cfr. Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).

3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, con rimessione al primo giudice. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, in diversa composizion