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Ordinanza Interlocutoria — n. 19633/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 19633/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19633/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28481/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro FALLIMENTO MOLINARO SPA; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.205/2021, depositata i l 27/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La società Molinaro SPA , esercente l’attività di commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, ricorreva avanti alla CTP di Campobasso avverso l’avviso di accertamento emesso in relazione al periodo di imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica di Ires, Irap e Iva. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p, art. 132 c.p, art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 19633/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. 471/97, nonché degli articoli 109 del DPR n. 917/1986 e 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , nella parte in cui ha asserito l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, non avendo il contribuente fornito supporto probatorio a tale tesi e, comunque, non essendo ravvisabile l’incertezza, sub specie di condizione oggettiva di difficile interpretazione della norma tributaria.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale imposta sul reddito e sull'utile procedura giudiziaria tributaria tassazione provvisoria assistenza amministrativa fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
Con il primo motivodi ricorso, l’Ufficio denuncia la: Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n.
art. 132 c.p
546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.
art. 331 cod. proc. civ
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Luigi Antonio Molinaro, a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28481/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro FALLIMENTO MOLINARO SPA; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.205/2021, depositata i l 27/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La società Molinaro SPA , esercente l’attività di commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, ricorreva avanti alla CTP di Campobasso avverso l’avviso di accertamento emesso in relazione al periodo di imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica di Ires, Irap e Iva. 1.1.

Con l’atto impugnato, l’Ufficio contestava alla società di non avere provveduto a dichiarare ed imputare per competenza componenti positivi di reddito, inerenti provvigioni maturate nell’anno di imposta 2010 per prestazioni finanziarie ricevute dalla società Vittorino Molinaro SRL in liquidazione e dalla VM Finance Service SRL in liquidazione. Nella specie, rilevava l’Agenzia delle entrate, le provvigioni in oggetto , sebbene registrate in anni successivi, dovevano essere imputate alla competenza dell’esercizio 2010, essendo maturate in quell’annualità, in occasione di contratti di compravendita di autoveicoli, applicandosi quanto stabilito dall'art. 109 del Tuir. 1.2.

La Molinaro SPA deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, ritenendo di aver correttamente imputato i componenti positivi di reddito nel periodo d’imposta in cui le stesse erano divenute certe e oggettivamente determinabili, e comunque, in subordine, lamentava la violazione dell'art. 6 del Dlgs. 472/97, ritenendo insussistente la componente soggettiva della fattispecie sanzionatoria, a causa delle obiettive condizioni di incertezza normativa. 1.3. Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di Campobasso dichiarava il fallimento della società, con conseguente interruzione del processo, che veniva riassunto da Luigi Antonio Molinaro, nella qualità di legale rappresentante e socio della fallita Molinaro SPA, che vantava un proprio autonomo interesse volto ad evitare conseguenze sanzionatorie a proprio carico.

2. La CTP di Campobasso , pur confermando la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, annullava le sanzioni, rilevando una oggettiva situazione di incertezza riguardo alla determinabilità del componente positivo di reddito contestato.

3. L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva r igetta to dalla CTR del Molise con la sentenza indicata in epigrafe.

4. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato indue motivi. La procedura della Molinaro SPA e Luigi Antonio Molinaro sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivodi ricorso, l’Ufficio denuncia la: Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione ai sensi dell’art. 36 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. , nella parte in cui la CTR ha statuito la inapplicabilità delle sanzioni irrogate, fondando la propria decisione con generiche argomentazioni, e segnatamente facendo riferimento ad una presunta "incertezza normativa" che avrebbe reso impossibile determinare l'ammontare delle provvigioni e d i conseguenza i llegittime le irrogate sanzioni.

L a CTR , assume la ricorrente, sarebbe inoltre caduta in contraddizione laddove da un lato, richiamando la normativa di riferimento, ha ritenuto corrette l’imputazione e quantificazione delle componenti di reddito operate dall’Ufficio, e dall’altro ha evocato , in relazione alla medesima normativa, un dubbio interpretativo tale da giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. 471/97, nonché degli articoli 109 del DPR n. 917/1986 e 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , nella parte in cui ha asserito l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, non avendo il contribuente fornito supporto probatorio a tale tesi e, comunque, non essendo ravvisabile l’incertezza, sub specie di condizione oggettiva di difficile interpretazione della norma tributaria.

3. Occorre, in via preliminare, rileva re che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato a Luigi Antonio Molinaro che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello. 3.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solol'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).

4. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Luigi Antonio Molinaro, a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Luigi Antonio Molinaro, a cura dell'Agenzia delle entrate ricorrente, nel termine di sessanta g