Cassation court allows appeal against tax judgment by suspending short appeal terms under Art. 11 D.L. 50/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower tribunal's judgment, which had previously declared the appeal inadmissible as untimely. The lower court relied on a clerk's certificate stating the appeal was late, but the appellant argued the appeal was actually filed within a six-month suspension period introduced by a specific decree. The court ruled that the clerk's certificate merely proves the lack of an appeal, it does not create the time bar, and the specific decree suspended short appeal deadlines until September 2017, making the appeal timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 comma 9 d.l. n. 50 del 2017; Art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992: The clerk's certificate of the lapse of appeal terms is merely probative of the res judicata effect and does not constitute the constitutive element of the time bar, while specific decrees suspending appeal terms apply to all deadlines expiring within the suspension period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29165/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CENTRALE DEL LATTE DEL MOLISE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) rappresentato e difeso dall'avvocato DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA (DBNGNM50P28G942J) -controricorrente- Avversola SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE n.442/2019 depositata i l 09/07/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale del Molise (hinc: CTR), con al sentenza n. 442/2019 depositata in data 09/07/2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 532/2017, con cui la Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da Centrale del Latte s.r.l., confermando il recupero del credito IVA relativo agli anni 2011-2015, che secondo l’amministrazione finanziaria sarebbe stato usato in compensazione indebitamente.
2. La CTR, richiamato l’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, ha ritenuto tardivo l’appello proposto contro la sentenza del giudice di prime cure – di cui risultava certificato il passaggio in giudicato, in data 27/09/2017- in quanto notificata in data 01/06/2017.
3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazionecon un motivo.
4. La società contribuente ha resistito con controricorso.
5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 11 d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 1.1. La parte ricorrente ha censurato la seguente affermazione contenuta nella sentenza impugnata: «Dalla sentenza risulta il certificato di passaggio in giudicato della sentenza in data 27.09.17 poiché la stessa è stata notificata in data 01.06.2017». 1.2.
Ad avviso di parte ricorrente la sentenza è errata perché l’attestazione rilasciata dalla cancelleria del giudice competente circa l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza per mancata proposizione delle impugnazioni di legge ha valenza meramente ricognitiva del prodursi di un effetto già intervenuto nel mondo del diritto e nel caso di specie la proposizione dell’appello era, in realtà, tempestiva, trattandosi di fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 11 d.l.n. 50 del 2017. 1.3. Infatti, in base al comma 9 della disposizione appena richiamata per le controversie che potevano essere risolte attraverso la definizione agevolata i termini di impugnazione –che scadevano dall’entrata in vigore della norma fino al 30/09/2017 –erano sospesi per sei mesi.
Nel caso di specie il termine breve, decorrente dalla data della notificazione della sentenza impugnata, spirava il 31/07/2017, cioè nel periodo compreso tra il 24/04/2017 e il 30/09/2017.
2. Il ricorso è fondato. La controversia in esame rientra, in primo luogo, tra le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, menzionate nel primo comma dell’art. 11 d.l. n. 50 del 2017.
3. In secondo luogo, l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 («Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.») impone di verificare la scadenza, in concreto, del termine di impugnazione, da ricondurre, nel caso di specie al 31/07/2017 (data in cui è spirato il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 01/06/2017). L’ambito applicativo della norma fa riferimento (in generale) ai termini di impugnazione, senza distinguere tra il cd. termine lungo di sei mesi e quello breve di sessanta giorni, con la conseguente necessità di guardare alla data di scadenza del termine per proporre impugnazione nel caso di specie.
4. Deve, poi, ritenersi che l’attestazione del cancelliere ex art. 124 d. att. c.p.c. riscontri un effetto prodotto dalla mancata proposizione dell’impugnazione nel termine di legge, determinando l’acquisizione del valore di cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c. Tuttavia, è la mancata impugnazione, nei termini di legge, a determinare il passaggio in giudicato di cui l’attestazione del cancelliere dà certificazione, senza assolvere ad elemento perfezionativo di una fattispecie che si è completata al momento in cui è spirato il termine per impugnare la sentenza.
Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale dell’art. 124 d. att. c.p.c., in base al quale il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c., «a prova del passaggio in giudicato della sentenza». In altri termini, l a certificazione del cancelliere non determina ma dà prova del passaggio in giudicato della sentenza(cfr. Cass. n. 36258 del 2023;
Cass. n. 2827 del 2025). Di conseguenza, la parte che non sia incorsa nella decadenza dei termini per proporre impugnazione può fornire davanti al giudice chiamato a decidere sull’impugnazione la prova che, al momento della proposizione di quest’ultima, non fossero ancora spirati i termini di legge necessari a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
5. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto. 5.1. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in d