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Ordinanza — n. 19571/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax refund for foreign tax paid, ruling international treaty overrides domestic payment formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19571/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny a tax credit. The taxpayer argued that foreign taxes paid in Brazil qualified for a credit under the Italy-Brasil double taxation treaty, while the lower courts rejected the claim due to missing proof of final payment definitiveness. The Court ruled that the international treaty obligation to prevent double taxation prevails over domestic procedural requirements, mandating the credit even without formal proof of final remittance.

Regesto Legislator

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Art. 165 TUIR; Art. 23.4 Italy-Brasil Double Taxation Convention: The international treaty obligation to prevent double taxation prevails over domestic payment formalities, granting a tax credit for foreign taxes paid regardless of the lack of definitive remittance proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
double taxation treaty foreign tax credit Italy Brazil convention tax payment formalities prevent double imposition tax refund claim domestic law override accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 165 TUIR
Art. 23.4 Italy-Brasil Double Taxation Convention
Art. 360 c.p.c.
844 del 29/11/1980 stipulata dal G overno della R epubblica I taliana ed il governo della repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni, con riferimentoall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
art. 111 comma 6 della Costituzione
Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art 165 del TUIR, violazione dell'art. 111 comma 6 della Costituzione, dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24160/2024
Cass. n. 10706/2019
540 (in questi termini, fra le altre, Cass. n. 10706/2019,in tema di Convenzione italo-svizzera).
Corte di Giustizia UE, n. 540/2009
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 986 / 20 22 , propost o da: RAIOLA ELDA MILENA MARIA, rappresentatae difes a , per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. ANGELO VOLA , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n. 722 /20 2 1 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositatail 25 maggio 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Elda Milena Maria Raiola impugnò vittoriosamente, innanzi alla C.T.P. di Piacenza, la cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione a seguito di controllo ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con la quale le era stata contestata l'illegittima fruizione di un credito d'imposta pari ad € 56.629,00. A sostegno dell’impugnazione, la contribuente evidenziò che il credito le derivava dall’aver leiprovveduto al versamento dell’imposta in Brasile,all'esito della realizzazione di una plusvalenza da cessione di partecipazione in società con sede in detto Stato.

2. Il successivo appello erariale fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali rilevarono che le proveallegate dalla contribuente a sostegno della sua tesi consistevano in due documenti “ DARF ” (Documento de Arrecadaçao deReceitas Federais, ovvero “Documento di riscossione delle entrate federali ”) , rilasciati dalla pubblica amministrazione brasiliana. Di tali documenti, soltanto il primo era munito di quietanza daparte della banca intermediaria del pagamento.Mancava, in ogni caso, la prova dell'intervenuta definitività del versamento, e cioèl'acquisizione dell'imposta versata a titolo definitivo all'amministrazione fiscale estera. In sostanza, pertanto, la contribuente aveva allegato solo la quietanza di un pagamento parzialedelle imposte dovute sul reddito realizzato all’ estero , non ricollegabile al versamento dell'imposta dovuta a titolo definitivo.

3. Elda Milena Maria Raiola ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che:

1. Il primo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art.165 del TUIR anche in relazione alla convenzione n. 844 del 29/11/1980 stipulata dal G overno della R epubblica I taliana ed il governo della repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni, con riferimentoall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. ». La ricorrente, premesso il rilievo in base al quale le disposizioni pattizie invocate prevalgono, per la loro specialità, su quelle domestiche e, pertanto, la Convenzione invocata è destinata a prevalere sull’art. 165 TUIR, assume che i giudici regionali avrebbero invertito siffatto rapporto di specialità, omettendo di rilevare che la disciplina pattizia, all’art. 23.4, riconosce un credito d’imposta figurativo a fronte di imposte anche non effettivamente pagatee che , pertanto, essa aveva il pieno diritto di portare il credito in detrazione.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art 165 del TUIR, violazione dell'art. 111 comma 6 della Costituzione, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 cpc » , la ricorrente rileva che la documentazione da lei prodotta dimostrava l’avvenuto pagamento delle somme riportate sui documenti depositati, nell’esame dei quali la C.T.R. era incorsa in travisamento del fatto, avendo erroneamente ritenuto che su uno di ess i non fosse riportata alcuna quietanza. Osserva, ancora, che non era in alcun modo necessaria la dimostrazione della qualifica di definitività dell’imposta, poiché il versamento della stessa secondo la Convenzione (che prevedeva, al riguardo, la liquidazione a titolo unico di un importo pari al 15% dell’utile definito) non rendeva necessario alcun supporto documentale.

3. I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono fondati. 3.1. Va innanzitutto osservato che, nel fare riferimento alla necessità, per la contribuente, di dar prova dell’intervenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte sui redditi prodotti all’estero, la C.T.R., pur senza menzionarlo espressamente, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 165 TUIR, nel quale tale presupposto è specificamente contemplato. Sul punto si deve rilevare che, invece, sono destinate a prevalere le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione; la potestà legislativa, infatti, vaesercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma primo, Cost., attesa la ratiodi evitare fenomeni di doppia imposizione (cfr.

Cass. n. 29463/2024; Cass. n. 15207/2021; Cass. n. 14240/2021). Nello specificodeve trovare applicazione la disciplina recata dalla Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, resa esecutiva in Italia con la l. 29 novembre 1980, n. 844 , che sancisce l’obbligo a carico delle parti di evitare la doppia imposizione e non riserva agli Stati contraenti la possibilità di porre limitazioni a detto obbligo o oneri a carico dei contribuenti. 3.2.

La richiamata Convenzione fa obbligo allo Stato italiano, nel caso in cui assoggetti a imposizione elementi di reddito imponibili in Brasile, di « dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Brasile, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo» (art. 23.2). Questa Corte, al riguardo, ha specificato che il termine “deduzione” utilizzato dalla Convenzione va inteso in senso atecnico , perché il meccanismo con cui si evita la doppia imposizione, in realtà, non è la deduzione dalla base imponibile, ma la detrazione dell’imposta assolta all’estero da quella complessivamente (sul “reddito complessivo”) dovuta allo Stato italiano(Cass. n. 24160/2024).

Pertanto, con la Convenzione bilaterale, continua la pronunzia menzionata,l’Italia si è obbligata, nei confronti del Brasile, a limitare la sua sovranità in tema di imposizione fiscale, facendo sì « che i contribuenti che paghino le tasse al fisco brasiliano in relazione ad elementi di reddito posti in essere in Brasile, nel caso in cui siano assoggettati a tassazione anche in Italia in relazione a quegli stessi elementi di reddito, non subiscano una doppia imposizione». Ne deriva che, con riferimento al tema dell’odierno giudizio, l’obbligo internazionale dello Stato non può subire d a lla normativa interna limitazioni non concordate tra le parti della Convenzione; con la conseguenza che all’odierna contribuente, che pretende di non subire una doppia imposizione in relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia in Brasile che in Italia, l’Agenzia delle Entrate non può opporre l’inadempimento degli oneri formali di cui all’art. 165, comma 8, TUIR, perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio. 3.3.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto,si attesta da tempo nell’affermare – con riferimento alle Convenzioni bilaterali stipulate su modello OCSE, fra le quali quella qui in rilievo– che la nozione di «persona fisica residente in uno Stato contraente», che le fonti pattizie utilizza no ai fini dell ’ applicazione del la diversa imposta, de v’ essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa adimposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto; lo scopo delle convenzioni bilaterali è, infatti, quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (in questi termini, fra le altre, Cass. n. 10706/2019,in tema di Convenzione italo-svizzera).

Nel caso di specie, la circostanza è pacifica ed ammessa, peraltro, dalla stessa amministrazione finanziaria, la quale ha sostanzialmente riconosciuto anche l’avvenuto pagamento dell’imposta all’estero, essendosi limitata a confutarne la definitività ai fini dell’estinzione del debito tributario.

4. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, la causa può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Possono essere interamente compensate le spese dei gradi di merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario