Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sercom Spa, had not responded to the court's proposal for case definition, while the State Attorney General argued for dismissal under the Civil Procedure Code. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the judgment and an order for the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24547/2019 R.G. proposto da: SERCOM SPA rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE-ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.573/2019 depositata il 30/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24547/2019 Numero sezionale 2259/2025 Numero di raccolta generale 19541/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 24547/2019 Numero sezionale 2259/2025 Numero di raccolta generale 19541/2025 Data pubblicazione 15/07/2025