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Ordinanza — n. 19538/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal and incident appeal due to lower court's failure to fully examine all disallowed costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19538/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's incident appeal and allowed the taxpayer's main appeal against the regional tribunal's decision. The lower court had partially recognized certain costs without properly evaluating the evidence for others, such as fuel, hotel expenses, and third-party services. Consequently, the court found the lower court violated legal principles by failing to address all disallowed cost items and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.; The court of cassation holds that a lower court's decision is void if it partially recognizes costs without evaluating the proof for other disallowed expenses, thereby violating the principle of full examination of the case.

Parole chiave

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tax appeal cassation partial cost recognition burden of proof failure tax audit procedure remand for new trial recupero dei costi ripetibili dell'avvocato spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
art. 2697 cod. civ
917 del 1986 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la parziale riconoscibilità di alcuni costi, sebbene non vi fosse prova della loro deducibilità.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Banov Pietro Alberto, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Rosario Campione e Massimo Ingarao del Foro di Catania, che hanno indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 10816, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, l’8.11.2021, e pubblicata il 6.12.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato questionario a cui il contribuente non aveva assicurato risposta, notificava a Oggetto:Irpef 2007 - Libero professionista - Deducibilità dei costi -Oneri probatori. Banov Pietro Alfredo, ingegnere, l’avviso di accertamento n. TYS01D402515/2012, con il quale contestava il conseguimento di maggior reddito professionale nell’anno 2007, in conseguenza del disconoscimento di alcuni costi, ai fini Irpef, Iva ed Irap, per un valore dichiarato di Euro 49.371,00, oltre accessori e sanzioni.

Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.

2. Pietro Alfredo Banov impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, proponendo plurime censure e lamentando, tra l’altro, l’illegittimità dell’utilizzazione dell’accertamento induttivo e l’indebito disconoscimento di numerosi costi. La CTP riteneva fondate le difese del contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. Il giudice dell’appello riteneva parzialmente fondato il gravame proposto dall’Ente impositore, e ricalcolava l’importo di alcuni costi non riconoscibili, comunque riducendoli nell’ammontare rispetto a quanto calcolato nell’avviso di accertamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado il contribuente, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso, ed ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata a causa della “erronea ricognizione della fattispecie concreta” da parte della CTR, che si è espressa soltanto in relazione ad alcuni dei costi disconosciuti, e non a tutti.

2. Mediante il suo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la parziale riconoscibilità di alcuni costi, sebbene non vi fosse prova della loro deducibilità.

3. Con il suo motivo di ricorso il contribuente critica la nullità della sentenza impugnata per essersi la CTR espressa soltanto in relazione ad alcuni costi disconosciuti, e non a tutti. In sostanza lamenta un vizio di parziale omissione di pronuncia su una domanda. Occorre anche chiarire che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto già nell’avviso di accertamento alcuni costi sostenuti per prestazioni fornite da terzi, riportati anche nella dichiarazione Iva, mentre ha disconosciuto, con motivazioni diverse, la deducibilità di tutti gli altri oneri dichiarati.

Il ricorrente ha avuto cura di indicare come e dove avesse proposto le sue censure relative al disconoscimento di ulteriori costi in grado di appello. 3.1. L’Amministrazione finanziaria contesta l’inammissibilità del motivo di ricorso, che ritiene richieda al giudice di legittimità il riesame del fatto processuale. La critica appare infondata, poiché il contribuente lamenta l’omessa pronuncia della CTR su parte della sua impugnativa, una questione di diritto, pertanto. 3.2. La CTR, dopo aver condivisibilmente chiarito che non si verte in ipotesi di accertamento induttivo puro, pronuncia solo in relazione ai costi disconosciuti relativi a: spese per acquisto di carburanti, fitti passivi, spese per alberghi e ristoranti, nonché per compensi a terzi.

Il ricorrente aveva domandato invece di accertare anche la deducibilità di costi ulteriori, pure disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, e relativi a: quote di ammortamento per l’acquisto di beni (RE7), interessi passivi (RE13) e altre spese documentate (RE19), così come riportati alla p. 4 dell’avviso di accertamento. Il vizio di parziale omessa pronuncia, pertanto, effettivamente sussiste, ed il ricorso del contribuente deve perciò essere accolto.

4. Con il suo motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione finanziaria censura il giudice del gravame per essere incorso nella violazione di legge, avendo erroneamente ritenuto la parziale riconoscibilità di alcuni costi, sebbene non vi fosse prova della loro deducibilità. 4.1. Invero, con riferimento ai costi attinenti ad acquisti di carburanti, la CTR ha rilevato come le schede prodotte dal contribuente risultassero effettivamente compilate in maniera incompleta, come contestato dall’Amministrazione finanziaria, ma ha poi ritenuto di riconoscere per tale causale un importo percentuale sulla base del volume d’affari Iva, senza neppure chiarire le ragioni della valutazione e della quantificazione, che rimangono incontrollabili.

Il motivo di ricorso incidentale appare pertanto fondato sul punto. 4.1,1. Un discorso analogo vale quanto alle spese per alberghi e ristoranti. Il giudice dell’appello non valuta se esse risultino provate, ma ritiene che siano connaturate all’attività professionale, e ne riconosce un importo percentuale sulla base del volume d’affari Iva, senza neppure chiarire le ragioni della valutazione e della quantificazione, che rimangono incontrollabili 4.1.2. Riguardo ai costi per fitti passivi non di competenza dell’anno 2007 (bensì del periodo maggio/dicembre 2006), la CTR ha valutato corrette le difese del contribuente secondo cui questi oneri devono dedursi nell’anno indicato, perché in quell’anno sono stati sostenuti, applicandosi il principio di cassa.

La CTR, però, non chiarisce perché ritenga provato che i costi siano stati effettivamente sopportati, circostanza contestata dall’Amministrazione finanziaria, ed il motivo di ricorso incidentale risulta perciò fondato sul punto. 4.1.3. In ordine ai costi relativi a prestazioni fornite da terzi per il valore di Euro 5.000,00, la CTR ne afferma l’inerenza, ma non spiega le ragioni della sua valutazione, e ne ritiene la deducibilità, sebbene l’Agenzia delle Entrate ne contesti l’inerenza, la certezza, e pure la riferibilità temporale, censure non esaminate dal giudice del gravame.

Anche il ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere pertanto accolto.

5. In definitiva devono essere accolti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso principale proposto da Banov Pietro Alberto, ed il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi e