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Ordinanza — n. 19529/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring mootness after labor dispute resolution. The court ruled the case ended when the underlying labor dispute was settled. The tax agency's suspension request was invalid as the labor case was resolved. The court declared the matter moot and assigned costs to the taxpayers. This decision establishes that tax proceedings end when the underlying labor dispute is settled. The court applied the principle of virtual loss to assign litigation costs. The ruling clarifies the procedural outcome when labor and tax cases intersect. The court emphasized the necessity of resolving the primary dispute first. The decision ensures procedural efficiency in complex tax-labor cases. The court's ruling provides clarity on suspension requirements in such scenarios.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19529/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal moot because the underlying labor dispute had been resolved through conciliation. The Regional Tax Commission had previously suspended the tax case pending the labor judgment, but the labor case was settled before the tax case could be decided on the merits. The court ruled that since the subject matter of the tax dispute no longer existed, the appeal was inadmissible and the matter ceased. Consequently, the court assigned litigation costs to the taxpayers who filed the counter-appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: When the underlying labor dispute is resolved, the tax authority's suspension of the tax proceeding becomes moot, and the tax case must be declared closed to avoid contradictory judgments.

Parole chiave

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cessation of subject matter mootness in tax proceedings suspension of litigation labor dispute resolution virtual loss principle contradictonary judgment assignment of litigation costs arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 337 c.p.c.
Il giudice dell’appello, ritenuta pregiudicante la controversia pendente innanzi al giudice del lavoro, disponeva la sospensione facoltativa del giudizio, pronunziando ai sensi dell’art. 337 cod.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 177 c.p.c.
Art. 118 Disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 118 Disp.
D.Lgs. n. 546 del 1992
1, 2, 7, 39 e 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art.
Art. 2909 cod. civ.
546 del 1992, e dell’art. 2909 cod.
art. 337 cod. proc. civ
Il giudice dell’appello, ritenuta pregiudicante la controversia pendente innanzi al giudice del lavoro, disponeva la sospensione facoltativa del giudizio, pronunziando ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Decision n. 18494 of 12.7.2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Gamma Sas di Silvestri Claudio C., e dei soci Silvestri Claudio e Curtoni Paola , rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Antonella Giglio che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore alla via A. Gramsci n. 14 in Roma; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1252, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 10.7.2017, e pubblicata il 28.7.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef etc. 2010 - Omesso versamento ritenute per lavoro dipendente - Sospensione del giudizio - Revoca -Conseguenze.

1. L’Agenzia delle Entrate, notificava alla società di persone Gamma Sas l’avviso di accertamento n. T9Y07100077/2015, con il quale contestava il mancato versamento delle ritenute che dovevano essere operate sulle retribuzioni per lavoro dipendente corrisposte, come suol dirsi, ‘in nero’, in primo luogo ai fini Irpef, con riferimento all’anno 2010, sul fondamento di verbale congiunto redatto dalla Guardia di Finanza, dal Ministero del Lavoro e dall’Inps, e basato sulle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, proponendo plurime censure. La CTP riteneva fondate le difese della contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, evidenziando, tra l’altro, che la causa pendente tra la società ed i dipendenti innanzi al giudice del lavoro ha ad oggetto compensi che si assume non essere stati corrisposti ai lavoratori, mentre il presente giudizio ha ad oggetto le ritenute relative a compensi per prestazioni straordinarie che si assume siano stati corrisposti, ma in nero. Il giudice dell’appello, ritenuta pregiudicante la controversia pendente innanzi al giudice del lavoro, disponeva la sospensione facoltativa del giudizio, pronunziando ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. I contribuenti resistono mediante controricorso. 4.1. Società e soci hanno quindi depositato memoria e documentazione, segnalando che la sospensione del giudizio per cui è causa è stata revocata ed il giudizio è stato definito in grado di appello, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della pronuncia impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 177 e 337, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 1, 2, 7, 39 e 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 2909 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver disposto la sospensione del giudizio quando non ricorrevano i presupposti di legge, avendo il giudizio reputato pregiudicante controversia avente oggetto completamente diverso rispetto al presente giudizio, e peraltro pronunciandosi “in modo del tutto contraddittorio ed intrinsecamente illogico” (ric., p. 13).

2. I controricorrenti segnalano che la sospensione del presente giudizio è stata revocata dal giudice dell’appello, peraltro su istanza congiunta delle parti le quali hanno segnalato che la causa pendente innanzi al giudice del lavoro e ritenuta pregiudicante dal giudice del gravame, era stata definita mediante conciliazione. La CTR ha quindi deciso nel merito con pronuncia n. 4517, dep. il 14.11.2019, accogliendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria e riaffermando la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento per cui è causa. 2.1.

Merita ancora di essere segnalato che, in analogo giudizio pendente tra le stesse parti e relativo a medesime questioni, cui si opera espresso richiamo per quanto di rilievo, anche ai fini del governo delle spese processuali, questa Corte di legittimità si è pronunciata con decisione n. 18494 del 12.7.2018, ed ha condivisibilmente ritenuto infondata la sospensione del giudizio disposta, per le stesse ragioni addotte in questo giudizio, dalla medesima CTR di Milano con sentenza n. 1253, sempre dep. il 28.7.2018. 2.2. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. In applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dei controricorrenti. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidan