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Decreto — n. 19515/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 19515/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by PPG UNIVER SPA against a tax court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the tax authority had formally notified the conclusion of the proceedings, satisfying statutory requirements for automatic termination. The court upheld this procedural outcome, ruling that the tax authority's action legally ended the dispute without further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority notifies the conclusion of proceedings, the litigation is automatically extinguished by law, and the opposing party cannot challenge this statutory termination.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination tax authority notification procedural conclusion Cassation dismissal procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
44/ 07/ 2018 depositata il 08/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11795/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro PPG UNIVER SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 44/ 07/ 2018 depositata il 08/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/07/2025 La Presidente