Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's judgment was legally correct. The case involved a tax dispute where the insertion of the matter into a specific list under the 2023 tax decree automatically terminated the litigation. Consequently, the court upheld the decision that the procedural timeline had expired without a final judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The automatic insertion of a case into the statutory list for extinguishment of proceedings results in the immediate termination of the legal process, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6200/2021 R.G. proposto da DESTRI DORIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINI MICHELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GROSSETO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 583 /03 /2020 depositata il 10/09/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/07/2025 LaPresident