Cassation court dismisses appeal against tax court decision declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Accent SRL against a tax court decision that declared the litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree automatically terminated the proceedings, noting no formal denial had been issued. The court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory mechanism for extinguishing such tax disputes was correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic insertion of a tax dispute into the prescribed list for the declaration of extinction of proceedings legally terminates the litigation, barring further appeals unless specific conditions for fixing a hearing are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27797/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AXCENT SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio, dall’avvocato MARIO LUCCI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.3439/07/2022 depositata il 15/04/2022,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 11/07/2025 LaP