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Decreto — n. 19507/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of judgment list entry.

Numero d'incarto Decreto — n. 19507/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the automatic entry of a judgment into the official list. The lower court found that the absence of a formal denial of the judgment's validity meant the dispute was legally resolved under the new procedural code. Consequently, the process terminated without a substantive ruling on the merits, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 391 cod. proc. civ.; The automatic inclusion of a judgment in the list of concluded cases extinguishes the proceedings unless the parties explicitly request a hearing to contest the validity of the judgment.

Parole chiave

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procedural extinction judgment list entry automatic termination validity contest civil procedure code tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9271/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro MISEROTTI ANTONIA, POLLORSI MONIA, rappresentati e difesi dall'avvocato DE MICHELE DOMENICO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 2519/ 05/ 2017 depositata il 21/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/07/2025 La Presidente