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Decreto — n. 19505/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax authority for extinguished civil proceedings under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 19505/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court's declaration of extinction. The lower court ruled that the civil proceedings regarding the tax assessment were extinguished due to a specific legislative update on July 9, 2025, which automatically terminated cases without explicit denial. The Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory mechanism for extinguishing litigation took precedence over the tax authority's challenge.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The Court establishes that the specific legislative provisions governing the automatic extinction of civil proceedings override general procedural rules when the law explicitly states the process is terminated without a formal denial.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation legislative update automatic termination civil procedure code fiscal authority appeal dismissal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25642/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FICALORA VINCENZO, FICALORA SRL, FICALORA ANTONINO AGOSTINO, appresentati e difesi nel precedente grado di giudizio dagli avvocati GIARRATANO GIUSEPPE E PUCCIO PAOLO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 571/ 01/ 2020 depositata il 30/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/07/2025 La Presiden