Cassation court remands case to lower court regarding corporate group connection and consolidated balance sheet requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal, ruling that the specific issues regarding corporate group connection under Article 2359 of the Civil Code require further examination. The lower court had accepted the group connection based on shareholder family ties despite the absence of a consolidated balance sheet. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the public hearing schedule for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2359, comma 3, c.c.; Art. 2729 c.c.: The court must remand the case to public hearing when specific questions regarding the configuration of corporate group connection under Article 2359 require further examination due to a lack of specific precedents.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8217/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – CONTRO EMME 430 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Massimo Seri del foro di Roma e dall’avv. Giuseppe Mammone del foro di Vibo Valentia, giusta procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, v. Paolo Emilio, n. 7; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3480/03/2021, depositata il 27.10.2021, non notificata. Udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’udienza camerale del 18.6.2025. Rilevato che:
1. La C.T.P. di Vibo Valentia rigettava il ricorso proposto dalla società EMME 430 S.R.L avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vibo Valentia, con il quale venivano accertati, per quel che qui interessa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione ai versamenti effettuati in favore della DIM IMMOBILIARE s.r.l.”, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive – proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni. Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del “gruppo Morelli”, asseritamente composto da EMME 430 s.r.l., DIM IMMOBILIARE s.r.l. e CALABRIA LAVORO s.r.l. e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato.
2. La C.T.R. di Reggio Calabria, adita dalla soccombente, accoglieva –con la sentenza richiamata in epigrafe - parzialmente il gravame, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tre società e del fatto che la società DIM IMMOBILIARE s.r.l. esercitava un’influenza notevole sulle altre due, per cui si trattava di operazioni di finanziamento infragruppo esenti da imposte.
3. L’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata ha resist ito con controricorso.
4. E’ stata fissata l'udienza camerale del 18.6.2025, in prossimità della quale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art. 101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle entrate denuncia che la C.T.R. a vrebbe errato nel ritenere ammissibile l’atto di appello della società, nonostante fosse del tutto generico. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359, comma 3, c.c. e 2729 c.c., degli articoli 5 e 118 del D.P.R. 917/1986, nonché degli art. 4 del.
D.l. 167/1990 e 1, comma 70 della legge n. 145/2018», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente delle Entrate assume, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci, il quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali inconferenti e senza prendere neppure in considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre società asseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”. 3.Il collegio rileva che le questioni prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, per cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza;
P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della d