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Ordinanza Interlocutoria — n. 19423/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding corporate group connection and consolidated balance sheet requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19423/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case for a new hearing due to the absence of specific precedents on corporate group connections under Article 2359 of the Civil Code. The tax agency argued that a mere family relationship between shareholders was insufficient without a consolidated balance sheet, while the Regional Tax Court had accepted the group status based solely on kinship ties. The Court determined that existing jurisprudence did not clarify whether family links alone satisfy the statutory requirements for group treatment in this context.

Regesto Legislator

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Art. 2359, comma 3, c.c.; Art. 53, D.Lgs. 546/1992: The Court of Cassation must remit cases where the lower court's application of rules regarding corporate group connections relies on family ties without a consolidated balance sheet, as no specific precedent exists to definitively establish whether such ties suffice.

Parole chiave

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corporate group connection consolidated balance sheet family ties shareholders taxable income attribution Cassation remittal imposizione di un gruppo di società affiliazione alle casse gruppo finanziario vigilato

Disposizioni normative citate

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Art. 2359, comma 3, c.c.
Art. 53, D.Lgs. 546/1992
Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n.
Art. 342 c.p.c.
546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art.
Art. 101 Cost.
e art. 101 Cost. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» l’Ufficio assume che la C.T.R.
art. 342 c.p
546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c.
art. 101 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17841/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – CONTRO CALABRIA LAVORO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeEmilia Mondello, ed EMILIA MONDELLO, in qualità di socio unico, rappresentate e difese, giusta procura speciale in atti dall’avv.

Giuseppe Mammone, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv.Mattia Paonessa,in Roma, V. G. Mazzini, n. 41; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1536/02/2022, depositata il 9.5.2022, notificata il 10.5.2022. Udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’udienza camerale del 18.6.2025. Rilevato che: 1.La C.T.P. di Vibo Valentia rigettava il ricorso proposto dalla società CALABRIA LAVORO s.r.l. avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vibo Valentia, con il quale venivano accertati, per quel che qui interessa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto “finanziamenti attivi a terzi”, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive – proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni.

Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del “gruppo Morelli”, asseritamente composto da EMME 430 s.r.l., DIM IMMOBILIARE s.r.l. e CALABRIA LAVORO s.r.l. e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato. 2.La medesima C.T.P. rigettava altresì il ricorso proposto da Mondella Emilia, unica socia della Calabria Lavoro s.r.l. che aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale erano stati accertati maggiori redditi IRPEF e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, derivanti dalla presunzione di avvenuta distribuzione di utili non dichiarati. 3.La C.T.R. di Reggio Calabria, adita dalle parti soccombenti, riunite le impugnazioni, accoglieva – con la sentenza richiamata in epigrafe - entrambi gli appelli, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tre società e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimo procuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, richiamando una pronuncia di legittimità e altre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela.

Emergeva, dunque, che la gestione delle tre società faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva a ripianare i debiti delle altre società collegate. A ragionare diversamente si sarebbe configurata una doppia imposizione. Le movimentazioni contestate erano pertanto da ritenere non imponibili. 4.L’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Le intimat e hanno resist ito con controricorso.

5. E’ stata fissata l'udienza camerale del 18.6.2025, in prossimità della quale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art. 101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» l’Ufficio assume che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’atto di appello della società, nonostante fosse del tutto generico. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359, comma 3, c.c. e 2729 c.c., degli articoli 5 e 118 del D.P.R. 917/1986, nonché degli art. 4 del.

D.l. 167/1990 e 1, comma 70 della legge n. 145/2018», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art.2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci, i quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali inconferenti e senza prendere neppure in considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre società asseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 36, comma 2 del decreto legislativo n. 546/92 e 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» l’Ufficio assume che la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente nella parte in cui, a meno di non ritenerlo mero obiter dictum, aveva ritenuto che gli incassi erano già stati sottoposti ad imposizione fiscale, senza indicare la fonte del proprio convincimento. 4.Con il quarto ed ultimo motivo si deduce «violazione dell’art. 88, comma 4, T.U.I.R.»,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ignorato che “non si considerano sopravvenienze attive – soltanto - i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ed agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni“, disposizione di favore di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, che non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, ove i versamenti in denaro venivano effettuati da ciascuna società in favore delle altre due società.

Si trattava dunque di movimentazioni in entrata relative ad operazioni di finanziamento prive di giustificazione economica e non legittimate dalle previsioni statutarie, da qualificarsi sopravvenienze attive – proventi straordinari – ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R., come correttamente ritenuto dagli accertatori. 5.Il collegio rileva che le questioni prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) e nel quarto motivo rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, per cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza;

P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo