Cassation court dismisses tax appeal due to loss of interest and failure of external res judicata effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment, ruling the first ground inadmissible because the prerequisite pending case was resolved, eliminating the need for suspension. Regarding the second ground, the court held that the external res judicata from a prior annulment did not extend to the current tax years or the specific legal consequences of the tax assessment. Consequently, the appeal was found unfounded, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a prerequisite case is resolved, the interest for suspension vanishes, rendering the appeal inadmissible; external res judicata applies only to identical factual issues, not to distinct legal consequences or different tax years.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26928/2020 R.G. proposto da LEDWON LIANE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO (MCHMRC66R14H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato SARTI ROSATI GIACOMO (SRTGCM66S03F205Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
FIRENZE n. 44/2020 depositata il 13/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente Ledwon Liane Maria era attinta da cartella per interessi su sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento, poi confermato, per ripresa a tassazione su reddito da partecipazione in società di persone sugli anni 2010, 2011 e 2012. Adiva il giudice di prossimità lamentando la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definitività dell'accertamento sulla ripresa a tassazione nei confronti della società e, inoltre, invocava l'effetto riflesso del giudicato esterno per essere già stati annullati con sentenza della CTP di Lucca n.629/2015 sia il processo verbale di constatazione che il presupposto avviso di accertamento per l'anno 2009 relativo alla società.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che interpone ricorso per cassazione, affidato a due strumenti, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per errata applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge numero 78/2010, protestando nullità della sentenza per mancata sospensione in violazione del principio di pregiudizialità di cui agli articoli 295 e i 337 del codice di rito civile, nonché dell'articolo 9, primo comma, lettera O) del decreto legge numero 156 del 2015, dell'articolo 39 del decreto legislativo 546 del 1992 e dell'articolo 2945del codice civile.
Nella sostanza si lamenta che non sia stato sospeso il giudizio relativo alla cartella di cui è controversia in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio riguardante il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società in accomanditasemplice di cui l'odierna ricorrente era socia accomandante al 90%. 1.2. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 del medesimo codice di rito, nonché 2909 e 2495 del codice civile.
Nella sostanza si lamenta che con la precitata sentenza della CTP di Lucca numero 629 del 2015, passata in giudicato, sia stato annullato il PVC e l’originario atto impositivo nei confronti della società “Cristina di Benedetti Alessandro C.” s.a.s., sicché, per l'efficacia riflessa del giudicato esterno, devono ritenersi caducati tutti gli atti impositivi conseguenti nei confronti della società e dei soci.
2. Il primo motivo non può essere accolto. 2.1. In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). (Cass.
S.U., n. 21763/2021) 2.2. Tuttavia, lasospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente lasospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesseconcreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre lasospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass.
VI, n. 26716/2019). 2.3. Nel caso in esame, il giudizio presupposto, pendente avanti questa Corte sub rgn. 5651/2020 è chiamato in trattazione nell’odierna adunanza e deciso in pari data , donde le ragioni di sospensione per pregiudizialità vengono meno ed il motivo deve dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Quanto al secondo motivo, esaminati gli atti di merito ai fini della completezza ed esaustività del motivo, sussiste la produzione in copia conforme e con attestazione di passaggio in giudicato della citata sentenza della CTP di Lucca n. 629/2015, a definizione del ricorso promosso dalla socia accomandante avverso l’avviso di accertamento societario per l’anno 2009. Tuttavia, il motivo non può essere accolto. Ed infatti, in materia, questa Corte ha affermato che se è ben vero che quando «l'atto presupposto è unico, venuto meno lo stesso, l'effetto del giudicato formatosi sulla sentenza che ha determinato tale caducazione si estende a tutti gli anni coinvolti dalla stessa verifica in cui è avvenuto l'accesso» (Cfr.
Cass., V, n. 10456/2021), non è men vero che «occorre evidenziare in relazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum- ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (Cfr. Cass., V, n. 11328/2022e Cass.n. 6405/2025 resa nei confronti dell’altro socio). Orbene, risulta dalla sentenza n. 629/2015 (peraltro riportata anche a pag. 19 del ricorso per cassazione) che la questione su cui si era pronunciata la CTP, e di cui parte ricorrente invoca l’applicazione e l’efficacia estensiva del giudicato, non fosse una questione di fatto bensì di diritto, attenendo alla possibilità che la società estinta Cristina s.a.s. potesse o meno subire accertamenti fiscali, sì da non potersi ritenere coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi da quello oggetto di quello in scrutinio.
4. Ne consegue che il ricorso è infondato e non può essere accolto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a tito