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Ordinanza Interlocutoria — n. 19274/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax debt appeal due to a prior debt restructuring agreement homologated by Catania court.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19274/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax collection order because a debt restructuring agreement had already been homologated by the Catania Court. The taxpayer argued for violations of procedural and substantive tax laws, but the court noted that the administrative and collection authorities had previously concluded a settlement under the Corporate Insolvency Code. Consequently, the legal dispute was extinguished by the agreement, rendering the ongoing litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 63, c. 3 CCII: When a tax debt is settled via a homologated restructuring agreement, the litigation is extinguished and the court must declare the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax debt restructuring corporate insolvency code homologated agreement extinguishment of litigation cessation of subject matter tax collection order Cassation dismissal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 63, c. 3 CCII
182-ter, comma 5, norma ora rieditata dall'art. 63, comma 3 CCII, deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazione su crediti tributari e contributivi” (in tal senso, cfr.
Art. 57, d.lgs. n. 14/2019
Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs.
Art. 48, c. 4 CCII
Tale accordo risulta omologato, ai sensi dell’art. 48, comma quarto del CCII, dal Tribunale di Catania con sentenza n.
art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973
Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973, 6, quinto comma e 10 l.
art. 7 legge n. 212/2000
241 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, ai sensi dell’art.
art. 345 cod. proc. civ
546/1992 e art. 345 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33303 del 29 novembre 2023
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33303 del 29 novembre 2023, nonché conf.
Cass. civ., Sez. Un. 8980 dell'11 aprile 2018
Cass. civ., sent. n. 368 del 18 maggio 2000
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29914/2018 R.G. proposto da: DUSTY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Eugenio della Valle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via XX 20 settembre 1. –ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Debora Maria Pettinato e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di cassazione, Piazza Cavour, Roma. controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. controricorrente – nonché contro AVVOCATO TOMARCHIO MARIA GRAZIA intimata – Cartella di pagamento –IRPEF -2012 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 1029/2018, depositata in data 9 marzo 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Dusty s.r.l. la cartella di pagamento n. 29320160008803969 e il sottostante ruolo emesso dall’Ufficio per il recupero delle imposte emerse dal controllo formale eseguito, ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione Mod. 770 semplificato, presentata, in qualità di sostituto di imposta per l’anno 2012.

2. Impugnata la cartella dinanzi la C.t.p. di Catania, questa con sentenza n. 720/2017 rigettava il ricorso.

3. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; l’Ufficio si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto dell’appello.

4. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 1029/2018, depositata in data 9 marzo 2018, rigettava l’appello della società contribuente.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate, e la società Riscossione Sicilia s.p.a. hanno resistito con controricorso. L’Avvocato Maria Grazia Tomarchio, procuratore antistatario per l’Agente della Riscossione in entrambi i gradi di merito, è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 giugno 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, 2, 3, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, 20, 21, 22, 23, 24, 48, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), 149 bis cod. proc. civ., 27 e 37 del Regolamento europeo n. 910/2014 e le relative specifiche attuative di cui all’art. 1 della decisione di esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea dell’8 settembre 2015, 2712, 2719 cod. civ. e 22, quinto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992» 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, quarto comma, d.p.r. n. 602/1973, 1, comma 5 ter, lett.

e) d.l. 17 giugno 2017, n. 106, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992» 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973, 6, quinto comma e 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992» 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992» 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs. n. 546/1992 e art. 345 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992».

2. Preliminarmente va rilevato che la società contribuente ha depositato telematicamente, in data 16 gennaio 2025, documentazione attestante di aver concluso con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano e con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle more della lite azionata, un atto di definizione del trattamento dei crediti erariali nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 57 e 63 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (c.d. “Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza”), documentando che, all’interno del perimetro della transazione in parola rientra la pretesa erariale di cui al contenzioso oggetto del presente giudizio, come evincibile dalle certificazioni rilasciate dall’Amministrazione finanziaria.

Tale accordo risulta omologato, ai sensi dell’art. 48, comma quarto del CCII, dal Tribunale di Catania con sentenza n. 340/2024 del 20 dicembre 2024, sentenza che produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi del successivo quinto comma (mentre nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese). 2.1. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il giudizio si estingue in tutti i casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, tra cui naturalmente rientra quello contemplato alla L.

Fall., art. 182-ter, comma 5, norma ora rieditata dall'art. 63, comma 3 CCII, deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazione su crediti tributari e contributivi” (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33303 del 29 novembre 2023, nonché conf. Cass. civ., Sez. Un. 8980 dell’11 aprile 2018 e id. sent. n. 368 del 18 maggio 2000). 2.2. Pertanto, in ragione dell’intervento di un accordo negoziale fra le parti, si è determinata una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferisce il ricorso in decisione e che sono oggetto della controversia, con la conseguenza che il giudizio deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere. 2.3.

Peraltro, ritiene opportuno questo Collegio che l’amministrazione erariale prenda cognizione dell’istanza e si esprima al riguardo e, a tali fini, dispone la comunicazione, a cura del ricorrente, della documentazione depositata all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con rinvio del procedimento a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte dispone la comunicazione della documentazione depositata all’Agenzia del