Cassation court suspends tax debt litigation pending Supreme Court ruling on 'rottamazione quater' suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax debt litigation against Eurotechnology S.R.L. pending a Supreme Court ruling on the 'rottamazione quater' scheme. The Regional Tax Commission had rejected the company's appeal regarding payment notices and legal assistance, while the company sought to suspend proceedings under the new debt relief law. The court deferred the case to another docket until the Supreme Court clarifies whether the law mandates suspension or allows immediate dismissal of pending appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 235-236 della legge n. 197 del 2022; Art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.: The Court of Cassation suspends the main proceedings when a preliminary question regarding the suspension of tax judgments under the 'rottamazione quater' scheme requires a definitive interpretation by the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22/2022 R.G. proposto da : EUROTECHNOLOGY S.R.L., elettivamente domiciliato in PALERMO Via Quintino Sella, presso lo studio dell’avvocato DAGNINO ALESSANDRO (DGNLSN76B02G273S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n.323/2021 depositata i l 12/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:
1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte (hinc: CTR), con la sentenza n. 323/2021depositata il 12/05/2021, ha rigettato l’appello principale proposto da Eurotechnology s.r.l. e ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1110/2019 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva rigettato il ricorso della società contribuente conto l’avviso di intimazione e le relative cartelle di pagamento.
2. In sintesi la CTR, con riferimento all’appello principale, ha ritenuto: - infondate le censure relative all’assistenza legale prestata da un avvocato del libero foro in favore dell’agente della riscossione, alla luce di quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3008 del 2019; - in merito alla notifica dell’intimazione di pagamento a mezzo pec deve trovare applicazione quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione sia al formato pdf, ritenendo non necessaria l’estensione con p7m e l’apposizione della firma digitale (Cass., 27/11/2020, n. 27181); - la notifica delle cartelle è stata correttamente effettuata, così come è regolare il visto apposto dal responsabile dell’ufficio; -l’intimazione di pagamento è conforme a quanto previsto nell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e al modello ministeriale, trattandosi di atto a carattere vincolato. 2.1.
Con riferimento all’appello incidentale ha, poi, rilevato che il termine di prescrizione per i crediti erariali che non sono periodici è di dieci anni, ad eccezione delle sanzioni e degli interessi.
3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.
4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre è rimasto intimato l’agente della riscossione. Considerato che:
1. In via preliminare, occorre rilevare che, con memoria depositata in data 13/05/2025, l’avv. DAGNINO per la parte ricorrente ha chiesto di: «disporre la sospensione del presente giudizio al fine di consentire alla Eurotechnology s.r.l. il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 commi 235, 236 e ss. della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), alla quale ha aderito, avente ad oggetto i carichi oggetto del presente giudizio.», depositando documentazione inerente ai pagamenti eseguiti. 1.1. A tal proposito occorre evidenziare che , con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte, è stata rimessa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., del seguente quesito:
« Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.» 1.2.
Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sull