Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19162/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings pending Supreme Court ruling on 'rottamazione quater' tax debt suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19162/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings against a regional tax commission decision regarding VAT and corporate tax debts. The taxpayer requested a stay of proceedings to allow time for the 'rottamazione quater' debt restructuring procedure, which requires suspending litigation until the debt is fully paid. The court deferred the case to another docket pending the Supreme Court's resolution on whether such restructuring automatically suspends pending tax lawsuits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378 c.p.c.; Art. 1, comma 236, Law n. 197/2022: When a taxpayer adheres to the 'rottamazione quater' debt restructuring scheme, the Court of Cassation must suspend the pending tax litigation until the debt is fully satisfied, rather than allowing immediate dismissal.

Parole chiave

Generato dall'IA
rottamazione quater tax debt suspension litigation stay Cassation suspension VAT restructuring tax appeal proceedings debt payment plan comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 c.p.c.
Considerato che: 1.In via preliminare occorre rilevare che, con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 13/05/2025 l’avv.
Art. 1, comma 236, Law n. 197/2022
il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 commi 235, 236 e ss.
art. 378 c.p
Considerato che: 1.In via preliminare occorre rilevare che, con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 13/05/2025 l’avv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 5830/2025 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14/2022 R.G. proposto da: EUROTECHNOLOGY S.R.L., elettivamente domiciliato in PALERMO Via Quintino Sella, presso lo studio dell’avvocato DAGNINO ALESSANDRO (DGNLSN76B02G273S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n.324/2021 depositata i l 12/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte (hinc: CTR), con la sentenza n. 324/2021 depositata in data 12/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da Eurotechnology s.r.l. contro la sentenza n. 282/2020 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro la cartella di pagamento recante pretese per IRES e IVA, oltre interessi e sanzioni.

2. In sintesi la CTR ha ritenuto che: - è da ritenere valida la notifica della cartella a mezzo pec, in formato PDF; - in caso di controllo formale e non sostanziale della dichiarazione non è prevista la comunicazione al contribuente delle risultanze di tale controllo, in quanto i dati sono già conosciuti dal contribuente. In ogni caso, l’ufficio aveva predisposto già autonoma comunicazione a mezzo pec del 26/01/2018; -la cartella è un modello predisposto da apposito decreto e riporta tutti gli estremi del ruolo, contenendo tutti i dati richiesti dalla norma; - è stata dimostrata la firma del ruolo da parte della dirigente, in data 24/12/2018.

3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato. Considerato che: 1.In via preliminare occorre rilevare che, con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 13/05/2025 l’avv. DAGNINO per la parte ricorrente ha chiesto di: «disporre la sospensione del presente giudizio al fine di consentire alla Eurotechnology s.r.l. il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 commi 235, 236 e ss. della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), alla quale ha aderito, avente ad oggetto i carichi oggetto del presente giudizio (cartella di pagamento n. 11020190018808306/000).», depositando documentazione inerente ai pagamenti eseguiti. 1.1.

A tal proposito occorre evidenziare che , con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte, è stata rimessa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., del seguente quesito: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.» 1.2.

Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questio