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Ordinanza — n. 19094/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal regarding cartella 36-bis due to lack of motivation on post-seismic tax benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19094/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, upholding the first ground of violation while dismissing the second. The court found the agency's appeal regarding Article 112 of the Civil Procedure Code was unfounded because the lower court correctly identified the appeal's focus on the exceptional nature of Article 36-bis of the 1973 Tax Code. However, the court ruled that the second ground, concerning the lack of motivation regarding post-seismic tax benefits, was valid because the tax collection notice failed to address the specific legal requirements for such benefits.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 112 c.p.c.: The tax authority may issue a payment notice under Article 36-bis of the 1973 Tax Code for undeclared withholdings without interpreting post-seismic benefit eligibility, but the notice must be motivated if the taxpayer raises such defenses, otherwise the decision violates procedural limits.

Parole chiave

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cartella 36-bis post-seismic benefits lack of motivation tax withholdings Article 112 CPC tax appeal Cassation Court ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
impugnava la cartella di pagamento n.09720140071312705 emessa ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R.
Art. 112 c.p.c.
civ., l’Agenzia deduc e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR pronunciato oltre i limiti della domanda annullando la cartella di pagamento in ragione della insussistenza dei presupposti del controllo cartolare.
Art. 25, commi 2 e 2-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
art. 112 c.p
civ., l’Agenzia deduc e la violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26280/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro VILLA LETIZIA S.R.L.,in persona del l.r.p.t.; -intimata– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 147/2020depositata in data 10/01/2020 , non notificata ; Cartella 36 bis-Motivazione udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2025 dal consigliere dott.

Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. La società Villa Letizia s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n.09720140071312705 emessa ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del1973, con cui e rano recup erate ritenute di imposta Irpef dell’ anno 2010. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso per vizio di motivazione della cartella, per non essersi limitat a a liquidare le somme dovute,correggendo gli errori materiali o di calcolo, e per aver fatto malgoverno dell’art.33, comma 28, della l. n. 183 del 2011.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello erariale. In particolare evidenziava che l’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 ha carattere eccezionale e non può essere estesoa ipotesi diverse da quelle tassative del controllo formale sicché non può l’amministrazione utilizzarlo per risolvere questioni interpretative, concernenti la deducibilità o l’applicabilità di agevolazioni, dovendo l’amministrazione, ove l’errore non sia rilevabile ictu oculi, emettere avviso di accertamento; nel caso di specie, dalle deduzioni dell’Agenzia emergeva che la ripresa presupponeva una determinata interpretazione circa i limiti di godimento dei benefici fiscali post sismici in relazione alla natura imprenditoriale del beneficiario e all’osservanza della soglia de minimis, elementi di cui la cartella taceva, con palese vizio di carenza motivazionale e violazione dei limiti del controllo cartolare.

3. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate in base adue motiv i . La società contribuente , cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.,presso il commercialista difensore di appello, non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’8 maggio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., l’Agenzia deduc e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR pronunciato oltre i limiti della domanda annullando la cartella di pagamento in ragione della insussistenza dei presupposti del controllo cartolare. 1.1.

Il motivo è infondato, poiché dalla sentenza della CTR e dalla parziale trascrizione dell’atto di appello presentato dall’ufficio emerge che il primo motivo di appello era proprio relativo alla violazione dell’art. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e consisteva nella deduzione che l’Agenzia aveva proceduto all’iscrizione a ruolo per effetto di un controllo mantenutosi nei limiti della verifica cartolare prevista dalla norma.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973, 25, commi 2 e 2 - bis , d.P.R. n. 602 del 1973, 7 della legge n. 212 del 2000; si evidenziainfatti che l’ufficio abbia semplicemente iscritto a ruolo le ritenute dichiarate e non versate, il che non presupponeva alcuna interpretazione circa la spettanza della disciplina post sisma ; si deduce anche che tale normativa non poteva essere applicata al caso di specie in quanto il d.m. 9 aprile 2009, dopo aver d isposto la sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, per determinati soggetti svolgenti attività di impresa, con scadenza tra il 6 aprile 2009 e il 30 novembre 2009,quest’ultimo poi esteso al 30 giugno 2010, precisava che la sospensione valeva anche per le ritenute alla fonte ma che le ritenute già operate devono comunque essere versate. 2.1.

La prima censura è fondata mentre èinammissibile la seconda (che attiene al merito della pretesa tributaria, merito non esaminato dalla CTR). Appare circostanza pacifica che la cartella abbia ad oggetto ritenute Irpef dichiarate nel 2010 per l’anno di imposta 2009 ma non versate dalla società; tale circostanza costituisce tipica ipotesi di emissione della cartella exart. 36-bis lett.

f) d.P.R. n. 600 del 1973 a fronte della quale la deduzione della non debenza (totale o parziale) delle somme iscritte a ruolo è rimessa all’onere della parte contribuente(ed infatti emerge dall’esposizione del processo che era la società ad eccepire la insussistenza del debito tributario in base alla legislazione emergenziale post sisma Abruzzo del 2009); correttamente quindi la cartella di pagamento non conteneva alcun riferimento alla insussistenza dei presupposti dei benefici fiscali post sismici, come accertato dalla stessa CTR, che ne traeva però la contraddittoria conseguenza che essa fosse priva di adeguata motivazione sul punto ed emessa al di fuori dei casi di controllo cartolare.

3. Concludendo, respinto il primo motivo del ricorso, va accolto il secondo. Lasentenza deve essere cassata in relazione ad esso, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame,