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Ordinanza — n. 19076/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal rejecting external res judicata against internal tax court decisions on irrigation contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19076/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appellant's claim that prior annulment judgments regarding the same properties barred the Regional Tax Court from ruling on new irrigation contribution notices. The appellant argued that external res judicata should prevent the tax authority from relying on a statutory presumption of benefit, citing previous decisions that invalidated similar notices. The court held that the interpretation of tax laws and the application of presumptions are distinct from the substantive facts and cannot be bound by external judgments unless the specific legal reasoning itself became final. Consequently, the lower court retained the power to independently evaluate the presumption of benefit for the current fiscal year.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The interpretation of legal norms and the application of statutory presumptions by a lower court do not constitute res judicata vis-à-vis a higher court, allowing the latter to independently assess the legal basis of the case even if the underlying factual disputes were previously resolved.

Parole chiave

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res judicata external tax contribution presumption irrigation basin fees legal interpretation power procedural autonomy art 2909 civil code art 112 civil procedure non attribuzione a una zona

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 112 c.p.c.
La prima censura deduce Nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’a.
Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
(omessa pronuncia), che comporta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 860 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 860 c.c
art. 112 c.p
La prima censura deduce Nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’a.
art. 2909 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723
rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723;
Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509
Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.).
Cass., sez. 1, 29/04/1976, n. 1531
Cass., sez. L, 23/12/2003, n. 19679
Cass., sez. L, 23/12/2003, n. 19679; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 20/10/2010, n. 216561
19679; Cass., sez. 3, 20/10/2010, n. 216561).
Cass., sez. 5, 2019, n. 25516
Cass., sez. 5, 2020, n. 13381
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17712/2021 R.G. proposto da: avv. Francesco Saverio Ferrajoli rappresentato e difeso da se stesso contro CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO rappresentato e difeso dagli avv.ti CANTILLO GUGLIELMO e CANTILLO ORESTE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 6329/2020depositata il 17/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.Con avviso di pagamento del 17.08.2018, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno richiedeva al ricorrente il pagamento di € 860,58 per contributi consortili relativi al 2018, riferiti a immobili considerati di sua proprietà.

Il ricorrente impugnava l'atto dinanzi alla C.T.P. di Salerno il 15.10.2018, sostenendo l’assenza di prova del vantaggio concreto arrecato dagli interventi di bonifica agli immobili, come richiesto dalla normativa vigente ed allegando l’esistenza di un giudicato esterno costituito da diverse sentenze di annullamento di atti impositivi per gli stessi immobili e per le stesse motivazioni. I giudici di prossimità di Salerno, con sentenza del 02.12.2019, accoglieva il ricorso per mancanza di prova del presupposto impositivo. Il Consorzio proponeva appello dinanzi alla C.T.R.

Campania, sostenendo la violazione delle norme in materia di onere della prova e contestando l'applicabilità del giudicato. La C.T.R. della Campania, con sentenza del 17.12.2020, accoglieva l’impugnazione del Consorzio ritenendo valida la pretesa contributiva sulla base del principio che l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 c.c., esonerando il Consorzio dall'onere della prova del beneficio effettivo. Il ricorrente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. della Campania, sorretto da due motivi.

Replica con controricorso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno dei Torrenti vesuviani e dell’Irno. MOTIVI DI DIRITTO 1. La prima censura deduce Nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’a. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ; il ricorrente contesta la decisione della Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) che ha accolto l’appello del Consorzio di Bonifica ritenendo fondata la pretesa contributiva sulla base della presunzione di beneficio per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza; in particolare assume che il decidente non ha considerato un giudicato esterno già formatosi in precedenti giudizi favorevoli al ricorrente stesso o a sua sorella, relativi ai medesimi immobili e fondati sul medesimo presupposto impositivo, ossia il piano di classifica approvato con deliberazione consortile del 1996 e mai modificato.

Difatti, la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva già annullato avvisi di pagamento per annualità diverse ma relative ai medesimi immobili e contributi, decisioni passate in giudicato e quindi vincolanti anche per la presente controversia. Si obietta che l’omissione del giudicante nel considerare tali giudicati, evidenziati dal ricorrente nel corso del giudizio, costituisce una violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), che comporta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. 2.Il secondo mezzo di ricorso denuncia Violazione o falsa applicazione dell’a. 2909 c.c., in riferimento all’a. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ; per avere il decidente ignorato un motivo di ricorso già proposto in primo grado e reiterato in appello, fondato sull’applicabilità del giudicato esterno.

Tale giudicato è costituito da precedenti sentenze favorevoli emesse nei confronti dello stesso contribuente o di sua sorella comproprietaria al 50% degli stessi immobili oggetto della controversia. In particolare, si afferma che gli immobili e i presupposti impositivi (Piano di Classifica approvato con deliberazione consortile n. 386 del 1996) sono invariati nel tempo e che, pertanto, ai sensi dell'art.2909 c.c. il giudicato tributario può estendersi ad altri giudizi tra le stesse parti se i presupposti sono identici. La mancata applicazione del giudicato da parte della C.T.R. viene quindi censurata come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

2. Le censure, involgendo la medesima quaestio iuris, possono essere scrutinate congiuntamente. Esse non hanno pregio.

3. In primo luogo, contrariamente a quanto asserisce parte ricorrente, non può ritenersi che la decisione impugnata abbia comunque deciso l’eccezione di giudicato esterno, rigettandola implicitamente, nella misura in cui rigetta nel merito la questione del beneficio diretto ai fondi di proprietà del ricorrente. Invero, il rigetto nel merito della questione principale, non può essere inteso come implicito rigetto della eccezione di giudicato esterno.

4. Ciò premesso in rito, l'eccezione di giudicato esterno risulta infondata sotto più d'un profilo. 4.1.Nella fattispecie sub iudice , il contribuente ha invocato il giudicato di numerose sentenze, tre le quali la n. 333/2013, n. 446/2010, n . 634/2013, n. 365/2013, n. 5629/2014, n. 8313/2019, n. 5629/2014, n. 8272/2019. Molte di queste decisioni allegate al ricorso sono prive dell’attestazione del passaggio in giudicato; la pronuncia n. 9272/2019 afferma l’esistenza di un precedente giudicato senz’altro aggiungere. La decisione n.365/2014 richiama genericamente un precedente giudicato; la sentenza n. 5329/2014 (con attestazione di giudicato) per l’anno 2017 ha ritenuto non provato il beneficio stante la mancata costituzione del consorzio, per cui su detto fatto processale relativo ad una determinata annualità non può inferirsi un accertamento positivo sulla sussistenza o meno di benefici per l’annualità oggetto di questo giudizio da poter essere invocato come giudicato; le altre sentenze, pur prive molte di esse della summenzionata attestazione, risultano tuttavia prive del vincolo del giudicato.

Sotto altro angolo visuale, la tesi difensiva del ricorrente non è condivisibile, in quanto, nella specie, non può ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalle sentenze intervenute tra le medesime parti in relazione ad altre annualità di imposta, in relazione all'interpretazione giuridica della normativa in materia consortile ed in particolare della legge reg. Campania n. 4/2003 ovvero con riferimento alla natura della contestazione del Piano di classifica o alla mancanza di trascrizione del perimetro di contribuenza.

5. E’ consolidato il principio secondo cui, nel processo tributario, l’efficacia del giudicato non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo(ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili)e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta(ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria)assumono carattere tendenzialmente permanente(v., tra le tante, Sez. 5, n. 37 del 03/01/2019, Rv. 652153 –01). 5.1.Deve, pure, affermarsi che qualora alcuni elementi, caratterizzati appunto dalla loro stabilità ed immutabilità, quali appunto la qualificazione giuridica di un rapporto, assumano rilevanza nella imposizione di tributi tra loro connessi, il giudicato relativo ad uno di essi si estende anche nei giudizi relativi agli altri,laddove le disciplina giuridiche dei tributi de quibus non prevedano specifiche regole diverse di qualificazione.

Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916), l'efficacia del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

Tuttavia, l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723;

Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.). Ne discende che l’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione o di legittimità nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., sez. 1, 29/04/1976n. 1531;

Cass., sez. L, 23/12/2003, n. 19679; Cass., sez. 3, 20/10/2010, n. 216561). Ebbene, le sentenze prodotte dal contribuente hanno accolto i ricorsi proposti sulla base dell’inversione dell’onere probatorio, alla stregua di contestazioni generiche del Piano di classificazione, ovvero di valutazioni inerenti il Piano abrogato dalla legge campana in contrasto con i precedenti di legittimità, ovvero attribuendo rilievo alla mancata trascrizione del Piano che questa Corte ha reiteratamente negato. In altri termini, le decisioni che – ad avviso del contribuente - costituiscono giudicati vincolanti per le successive annualità, non risultano affatto tali, nemmeno per quanto concerne la valutazione delle prove addotte nei giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame (v.

Cass. n. 25516/2019; Cass. n. 13381/2020). Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Consorzio che liquida in euro 550,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello prev